F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010 1) RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE D
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 248/CGF del 03 Maggio 2010
1) RICORSO PROCURA FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4062/480PF09-10/SP/BLP DEL 18.1.2010 - A CARICO DEI SIGNORI D’ADDARIO BARTOLOMEO, DE ROSE ENRICO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 80, COMMA 2, LETT. A) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 5 DEL C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI E DELLA SOCIETÀ TARANTO SPORT S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AI PROPRI AMMINISTRATORI E LEGALI RAPPRESENTANTI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010)
Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 60/CDN del 23.2.2010 con la quale i sigg.ri D’Addario Bartolomeo e De Rose Enrico, legali rappresentanti della società Taranto Sport S.r.l. nonché la società medesima sono stati prosciolti dal deferimento per la violazione di cui all’art. 80, comma 2 lett. a) N.O.I.F. in relazione all’art. 8, comma 5 C.G.S.. In particolare, nel ricorso la Procura Federale ha contestato la circostanza, posta a fondamento della decisione di primo grado, secondo cui “vi è prova in atti che la comunicazione della Co.Vi.So.C. datata 8 ottobre 2009 è stata inviata, a mezzo fax e, successivamente, a mezzo raccomandata a/a del 9 ottobre 2009 presso un recapito telefonico ed un indirizzo non riferibile direttamente alla società Taranto Sport S.r.l. e cioè presso la sede della D’Addario.it s.a.s.”. La Corte ritiene che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto. Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che la comunicazione della Co.Vi.So.C. è stata inviata presso la precedente sede legale della società Taranto Sport e non presso la nuova sede legale, pur essendo stata comunicata da parte della medesima Società la variazione di sede legale (avvenuta il 19 settembre 2009) alla Lega Pro a mezzo fax già il 23 settembre 2009. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.
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