F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 31 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 03 Maggio  2010  1)RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLI

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 211/CGF del 31 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 03 Maggio  2010 

1)RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. TOMMASI DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA USD CARIANESE CALCIO FEMMINILE ORA A.S.D. VALPO PEDEMONTE C.F.) E DELLA A.S.D. VALPO PEDEMONTE C.F. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 4165/076PF/09-10/AM/MA DEL 21.1.2010 - ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 42/CDN del 4.3. 2010)

La Procura Federale ha adito questa Corte contro la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (Com. Uff. n. 62 del 4.3.2010) di proscioglimento del Presidente dell’A.S.D. Valpo Pedemonte C.F. (in precedenza denominata U.S.D. Carianese C.F.) Daniele Tommasi e del prefato sodalizio, quale responsabile diretto, dalla violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. per non aver ottemperato, nella Stagione Sportiva 2008/2009, all’obbligo, gravante sulle società disputanti il Campionato di Serie B del Calcio Femminile, di partecipare, con la seconda squadra, al Campionato Nazionale Primavera, obbligo previsto dai C.C.U.U. nn. 1 della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, sul presupposto che, per il medesimo fatto, i deferiti fossero già stati sanzionati, rispettivamente ad un mese di inibizione ed ad € 3.615,00 di ammenda, con precedente provvedimento della stessa Commissione pubblicato sul Com. Uff. n. 41 del 3.12.2009. Sostiene l’appellante che il Giudice di prima istanza sarebbe incorso in errore causato da un vero e proprio ‘’lapsus calami’’ contenuto nel testo della prima delibera che avrebbe attribuito la violazione contestata consumata, come specificato nell’atto di deferimento, nel corso della Stagione Sportiva 2007/2008 in cui era previsto il medesimo obbligo, a quella successiva, così determinando l’inesatta decisione assolutoria fondata sul principio del ‘’ne bis in idem’’. L’appello è fondato e va accolto. L’attuale procedimento disciplinare, infatti, com’è agevolmente evincibile dalla lettura degli atti, riguarda un nuovo comportamento antiregolamentare posto in essere nella Stagione Sportiva 2008/2009, un’ipotesi, cioè, di condotta reiterata nonostante le sanzioni già subite. Va di conseguenza riaffermata la responsabilità delle parti deferite, perseguendo il Tommasi con l’inibizione per la durata di un mese e la società con l’ammenda di € 3.615,00. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, infligge a Daniele Tommasi la sanzione dell’inibizione per 1 mese ed alla società A.S.D. Valpo Pedemonte C.F. l’ammenda di € 3.615,00.

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