F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 15 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 03 Maggio 2010 1) RICORSO A.S.D. SPORT FIVE CALCIO A CINQUE AVVERSO
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 15 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 250/CGF del 03 Maggio 2010
1) RICORSO A.S.D. SPORT FIVE CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FINPLANET FIUMICINO C5/SPORT FIVE PUTIGNANO DEL 10.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 633 del 13.4.2010)
La società A.S.D. Promomedia Sport Five Putignano ha proposto ricorso al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 avverso il risultato finale determinatosi nell'incontro di calcio a cinque svoltosi sabato 10 aprile 2010 presso la struttura Pala Fiumicino in Fiumicino tra la medesima società ricorrente e la società Finplanet Fiumicino, terminata con il risultato di 4 a 3 a favore di quest'ultima. Essa ha dedotto che prima dell'inizio dell'incontro il proprio calciatore Bernardi Marcos sarebbe stato aggredito da un dirigente della società Finplanet Fiumicino, tale Trentin Andrea, che lo avrebbe colpito con un violento pugno al volto, tale da rendere necessarie le cure del pronto soccorso e da non consentire, quindi, allo stesso di prendere parte all'incontro. Il Giudice Sportivo, con la decisione pubblicata in data 13 aprile 2010, ha rigettato il ricorso e quindi ha omologato il risultato conseguito dalle due squadre, ritenendo che, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., le fonti privilegiate di prova sono solo i referti arbitrali e quelli del Commissario di Campo, nei quali non vi è alcuna menzione del fatto ascritto alla società convenuta, cui non può essere ascritta alcuna responsabilità. Contro la decisione del Giudice Sportivo ha proposto appello l'originaria ricorrente, deducendo: che la società convenuta ha emanato due comunicati, nel primo dei quali riconosce che il grave gesto era stato compiuto da un proprio dirigente e nel secondo che invece si trattava di un ex dirigente; che l'omessa verbalizzazione nel referto di gara del gravissimo episodio di violenza perpetrato nei confronti del giocatore era imputabile esclusivamente al fatto che il commissario di campo si era presentato sul campo di gara in colpevole ritardo, dato che l'art. 68 N.O.I.F. prevede che il medesimo debba presenziare l'impianto di gioco con almeno 90 minuti di anticipo rispetto all'inizio della gara. Il reclamo in appello è fondato. Preliminarmente la sezione non condivide quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, secondo cui le fonti di prova dei fatti contestati siano costituite solamente dal referto arbitrale e dalla relazione del commissario di campo, in quanto l'art. 35 C.G.S. stabilisce che il Giudice possa prendere a base della propria decisione tutte le circostanze accertate dalla Procura Federale, anche quando queste non siano contenute negli atti ufficiali. E quindi nel caso di specie sarebbe stato preferibile sospendere l'omologazione in attesa di ulteriori accertamenti in merito ai fatti denunciati. Tuttavia non è necessario attendere l'esito degli accertamenti da parte della procura, pure disposti dal Giudice Sportivo. Infatti, dalla semplice lettura del rapporto del Commissario di campo emerge in maniera assolutamente inequivocabile come, una volta chiamati a colloquio innanzi al medesimo commissario, il calciatore Bernardi Marcos ha dichiarato di aver ricevuto un pugno senza alcun motivo; mentre invece il dirigente Trentin Andrea riferisce che il motivo del gesto era dovuto ad un episodio accaduto a Putignano, “riferendo le scuse per il gesto”. Va da sé, quindi, che innanzi allo stesso Commissario di campo il dirigente Trentin Andrea ha riconosciuto di aver commesso il grave gesto. Quanto riferito nel referto è stato confermato dal medesimo Commissario di campo nel supplemento istruttorio disposto dalla sezione. Così come dalla medesima istruttoria risulta documentalmente provato che il signor Trentin Andria sia un dirigente attualmente tesserato con la società convenuta. In conclusione, a fronte delle inequivocabili risultanze probatorie, la sezione ritiene che, in totale riforma della decisione impugnata, vada accolto il ricorso originario e di conseguenza vada disposta l'irrogazione della sanzione della perdita della partita, così come dispone l'art. 17, comma 1, C.G.S.. La pena irrogata appare equa ed adeguata rispetto al grave episodio verificatosi. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque di Putignano (Bari), annulla la delibera impugnata, e, per l’effetto, infligge la sanzione sportiva della perdita della gara su indicata con il punteggio di 0 – 6 in favore dell’A.S.D. Sport Five Calcio a Cinque. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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