F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 03 Maggio 2010 1) RECLAMO DEL SAN GIORGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECL
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 224/CGF del 20 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 03 Maggio 2010
1) RECLAMO DEL SAN GIORGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA - FASE DI PLAY OFF DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 CALCIO A 5 - CUS ANCONA/SAN GIORGIO C/5 DEL 18.4.2010 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A 5 – COM. UFF. N. 659 DEL 19.4.2010)
La società San Giorgio Calcio a 5 ricorre contro la decisione del competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 659 del 19.4.2010) che aveva dichiarato inammissibile per tardività un suo reclamo teso ad invalidare detta decisione che le aveva inflitto per rinuncia, disattendendo le giustificazioni addotte innescanti la ricorrenza di una causa di forza maggiore, la punizione sportiva della perdita della gara Cus Ancona/San Giorgio Calcio a 5, in calendario il 18.4.2010 e valevole quale sedicesima di ritorno Play Off del Campionato Nazionale Under 21, nonché l’ammenda di € 1.000,00 e l’esclusione dal prosieguo della manifestazione. Sostiene che la medesima causa di forza maggiore, chiusura dell’aeroporto di Cagliari Elmas dovuta alle note conseguenze dell’eruzione del vulcano islandese, invocata per giustificare la mancata presentazione alla gara, le aveva impedito, non sussistendo la possibilità di fruire delle strutture convenzionali, tutte chiuse, all’interno della struttura aeroportuale, di rispettare il termine previsto dal Com. Uff. n. 79/A del 19.1.2010 della F.I.G.C. e chiede, di conseguenza, la riforma del provvedimento gravato. L’appello non è fondato. Risulta in maniera controvertibile, dalla documentazione in atti che il reclamo al Giudice Sportivo perveniva alla segreteria di detto organo alle ore 9,11 del 19.4.2010, e cioè 11 minuti primi dopo la scadenza prevista – ore 9 – dal summenzionato Comunicato federale. Né può darsi credito alle spiegazioni avanzate dall’appellante, cioè, che se vere, avrebbero impedito anche la trasmissione del reclamo tardivamente inviato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal San Giorgio Calcio a Cinque di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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