LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010

DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

3) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo MESSINA/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con Racc.A.R. in data 25/02/2010 il sig.Paolo MESSINA, proponeva ricorso a  questa Commissione  esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA, un accordo economico prevedente il compenso   lordo di €.16.063,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito rate  per €.1.460,27 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.841,08  maturate fino al 16 Dicembre 2009,data in quale il ricorrente è stato svincolato dalla Società medesima.

Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata  alla Società controparte (così come previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.),ma bensì è stata allegata  la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla scrivente Commissione contenente il reclamo  in oggetto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal

Sig.Paolo MESSINA, nei confronti della Società A.C.R.MESSINA , per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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