LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 4) RICORSO DEL CALCIATORECristian VINCIGUERRA/OSTUNI SPORT
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
4) RICORSO DEL CALCIATORECristian VINCIGUERRA/OSTUNI SPORT
Con Racc.A.R. in data 10/03/2010 il sig.Cristian VINCIGUERRA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società OSTUNI SPORT , un accordo economico prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata fino al mese di dicembre (svincolato) di €.3.125,00
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata l’attestazione del pagamento della tassa reclamo di €.50,00 e la copia dell’accordo economico depositato, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Cristian VINCIGUERRA, nei confronti della Società OSTUNI SPORT, per violazione dell’art.21 del Regolamento L.N.D.