LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DI GENNARO/OSTUNI SPORT Con
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea DI GENNARO/OSTUNI SPORT
Con Racc.A.R. in data 16/02/2010 il sig.Andrea DI GENNARO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società OSTUNI SPORT , un accordo economico (non depositato in violazione all’art.94 ter comma 2 delle N.O.I.F.), prevedente il compenso lordo di €.7.500,00 (€.750,00 mensili) relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10. Precisando di aver percepito solo una rata per €.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma maturata fino al mese di novembre 2009, (in quanto svincolato a dicembre 2009) di €.2.250,00
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico depositato e la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società contro interessata, giusto quanto previsto dall’art.21 bis commi 4 e 5 del Regolamento L.N.D
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Andrea DI GENNARO , nei confronti della Società OSTUNI SPORT, per violazione dell’art.21 commi 4 e 5 del Regolamento L.N.D.
Segnala al Commissario Straordinario del Comitato Interregionale la violazione dell’art.94 ter comma 2
avvenuta da parte della Società OSTUNI SPORT per quanto di competenza.