LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TRUGLIO/POL.ADRANO CALCIO Con

LEGA NAZIONALE DILETTANTI  – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 28/04/2010

DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

1)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe TRUGLIO/POL.ADRANO CALCIO

Con reclamo datato 9 Gennaio 2010 inoltrato a mezzo Racc.A.R. tanto alla Società quanto alla Commissione Accordi  Economici, il Sig. Giuseppe TRUGLIO, chiedeva la condanna della Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento della somma di €.7.050,00 quale residuo dovuto in forza del relativo Accordo Economico sottoscritto in data 15/9/2008 quindi relativo alla Stagione Sportiva 2008/09 che prevedeva la corresponsione di un importo lordo di €.7.500,00.

La Società controinteressata con memoria datata 28/1/2010 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali affermava che nulla è dovuto al reclamante, avendo provveduto al relativo pagamento.

A sostegno di tale tesi produceva una serie di documentazione attestante i versamenti parziali.

Il reclamante a propria volta faceva pervenire in data 10/2/2010 le proprie osservazioni in merito, ove lo stesso ribadiva che contrariamente a quanto asserito dalla Società non risulta assunta la prova relativa al saldo dovuto pari €.2.550,00.

Infatti, in ordine a tale importo, la Società produce solo le matrici di nr.2 assegni, senza fornire la copia e comunque nel rispetto del termine perentorio di cui all’art.21 bis Regolamnento L.N.D.  Di conseguenza va accolta la domanda subordinata del reclamante.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società POL.ADRANO CALCIO al pagamento in favore del Sig.Giuseppe TRUGLIO della somma di €.2.550,00 a saldo di quanto residuato in base alla Accordo Economico sottoscritto dalle parti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

 Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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