COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°621 del 05/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO MIRKO (SOCIETA’ A.S.D.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°621 del 05/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE DI PIETRANTONIO MIRKO (SOCIETA’ A.S.D. VOLTO SANTO MANOPPELLO) AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 INFLITTAGLI DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / G. CHIOLA SILCH PESCARA DISPUTATA IL 6/3/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N°50 DELL’11/3/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Pietrantonio Mirko, tesserato con la Società Volto Santo Manoppello, ha impugnato e chiesto la riduzione della squalifica inflittagli dal G.S. perché, avvicinandosi all’arbitro e dopo averlo ingiuriato in modo reiterato lo afferrava con una mano al volto stringendolo forte all’altezza della bocca.
L’appellante ha dedotto di non avere aggredito fisicamente il direttore di gara e di avere toccato il suo volto soltanto per fargli volgere lo sguardo verso di se, senza, peraltro, ingiuriarlo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che, in realtà, il gesto compiuto dal Di Pietrantonio non doveva considerarsi un atto di violenza e che, comunque, non gli aveva procurato dolore ma un momentaneo arrossamento.
Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, debba procedersi alla riduzione della sanzione non potendosi qualificare il gesto compiuto dal Di Pietrantonio come un vero e proprio atto di violenza, bensì come una protesta smodata, corredata da un comportamento ingiurioso.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Pietrantonio Mirko fino all’11.9.2010, disponendo restituirsi la tassa versata.