COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 137. DELIB
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EVOLI – GARA EVOLI / OMIGNANO DEL 10.10.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ritualmente presentato, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva
l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 56 del 17.12.2009, pag. 1127), con la quale è stato accolto il reclamo, presentato dalla società Omignano, per presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Vincenzo Lenza (nato il 28.04.1985). Orbene, dalla lettura accurata del reclamo, non si evince alcun motivo di doglianza, che possa confutare quanto già deliberato dal Giudice in prime cure. Quanto alla procedura seguita in relazione alla vicenda in esame, per consolidata giurisprudenza è assolutamente conforme alla vigente normativa la trasmissione degli atti, da questa C.D.T. al G.S.T., in relazione ai reclami, che presentino una mera, veniale irritualità di intestazione dell’Organo di Giustizia Sportiva, competente a giudicare, a condizione che siano rispettati i canoni e le prescrizioni formali, di cui al C.G.S. In ordine al reclamo della società Omignano, dunque, devono ritenersi irrilevanti le osservazioni, di natura formale, esposte dalla società Evoli. Non si dimentichino, al riguardo, due capisaldi del diritto (non solo sportivo): il primo, relativo alla conservazione degli atti, se compatibili con la normativa di riferimento; il
secondo, che impone, agli Organi di Giustizia Sportiva, una valutazione sostanziale, in tutti i casi, nei quali non si rilevino violazioni formali insanabili. Per altri versi, i riferimenti prodotti dalla società reclamante sono inerenti ad un caso diverso (irregolarità di svolgimento della gara e non irregolare posizione di calciatore) e non attengono minimamente con il caso del reclamo in questione. Deve, di conseguenza, respingersi il reclamo prodotto dalla società Evoli. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo della società Evoli; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.