COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 137. DELIB

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

137. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO EVOLI – GARA EVOLI / OMIGNANO DEL 10.10.2009 – 1^ CAT.

La  C.D.T.,  visti  gli  atti  ufficiali,  letto  il  reclamo,  ritualmente  presentato,  sentita,  nella  persona  del  suo rappresentante,  la  società  reclamante,  che  aveva  presentato  rituale  richiesta  di  audizione,  rileva

l’infondatezza dell’atto di  impugnazione.  Invero,  la società reclamante ha chiesto  la riforma della decisione del  Primo Giudice  (delibera  pubblicata  sul  C.U.  n.  56  del  17.12.2009,  pag.  1127),  con  la  quale  è  stato accolto  il  reclamo,  presentato  dalla  società  Omignano,  per  presunta  posizione  irregolare,  agli  effetti disciplinari, del calciatore Vincenzo Lenza (nato  il 28.04.1985). Orbene, dalla  lettura accurata del reclamo, non  si  evince  alcun motivo  di doglianza,  che possa  confutare quanto già deliberato dal Giudice  in prime cure. Quanto alla procedura seguita  in  relazione alla vicenda  in esame, per consolidata giurisprudenza è assolutamente  conforme  alla  vigente  normativa  la  trasmissione  degli  atti,  da  questa C.D.T.  al G.S.T.,  in relazione  ai  reclami,  che  presentino  una mera,  veniale  irritualità  di  intestazione  dell’Organo  di  Giustizia Sportiva, competente a giudicare, a condizione che siano rispettati i canoni e le prescrizioni formali, di cui al C.G.S.  In ordine al reclamo della società Omignano, dunque, devono ritenersi  irrilevanti  le osservazioni, di natura  formale, esposte dalla società Evoli. Non si dimentichino, al  riguardo, due capisaldi del diritto (non solo sportivo): il primo, relativo alla conservazione degli atti, se compatibili con la normativa di riferimento; il

secondo, che  impone, agli Organi di Giustizia Sportiva, una valutazione sostanziale, in tutti i casi, nei quali non si rilevino violazioni formali insanabili. Per altri versi, i riferimenti prodotti dalla società reclamante sono inerenti ad un caso diverso (irregolarità di svolgimento della gara e non irregolare posizione di calciatore) e non  attengono minimamente  con  il  caso  del  reclamo  in  questione. Deve,  di  conseguenza,  respingersi  il reclamo prodotto dalla società Evoli. P.Q.M.

DELIBERA

di  rigettare  il  reclamo  della  società  Evoli;  dispone  addebitarsi  la  tassa  reclamo,  non  versata,  sul conto della società reclamante. 

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