COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 139. D

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

139. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO MIANO – GARA CASTELLO DI CISTERNA / MIANO DEL 7.03.2010

– 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo difensore legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva la parziale fondatezza

dell’atto  di  impugnazione.  Deve  necessariamente  premettersi  che  la  vicenda  in  esame  assume  una rilevanza del  tutto peculiare,  in  ragione della circostanza che  le sanzioni  impugnate sono state  inflitte, dal

G.S.T.,  sulla  base  di  una  precisa  e  circostanziata  nota  ufficiale  del  Questore  di  Napoli.  La  questione, dunque,  verte  innanzitutto  –  come  osservato  dalla  reclamante,  con  significative  considerazioni  di  ordine

giuridico-sportivo  –  sulla  possibilità  di  acquisire,  agli  atti  degli  Organi  della  Giustizia  Sportiva,  le comunicazioni ufficiali degli Organi tutori e responsabili dell’Ordine Pubblico. Questa C.D.T., dopo ampia ed

approfondita disamina sul punto,  ritiene, anche alla  luce delle sempre più  innovative pronunce, sul punto, dei massimi  consessi  della  giustizia  ordinaria,  che  non  sia  compatibile,  né  ipotizzabile,  che  gli Organi  di

Giustizia  Sportiva  possano  ignorare,  per  evidenti motivi  di  diritto,  note  e/o  comunicazioni  ufficiali,  quale quella  innanzi  richiamata.  Risolta,  in  tal  senso,  come  peraltro  appare  ineludibile  ed  insuperabile,  la questione preliminare, questa C.D.T.  rileva che, sulla base di quanto specificato nell’articolato e motivato ricorso della società Miano, possa accedersi alla  richiesta subordinata della  reclamante, di  riduzione delle

sanzioni.  Al  riguardo,  questa  C.D.T.  ritiene  di  ridurre  al  6.05.2010  la  squalifica  a  carico  del  calciatore Coscione Antonio ed al 13.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Tascone Luca. P.Q.M.

DELIBERA

in  parziale  accogliemento  del  reclamo  della  società Miano,  di  ridurre  al  6.05.2010  la  squalifica  a carico del calciatore Coscione Antonio ed al 13.05.2010 la squalifica a carico del calciatore Tascone Luca; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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