COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 145. D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
145. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS
2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell’assenza giustificata della società,che aveva presentato regolare richiesta di audizione, dispone, preliminarmente, lo stralcio relativo al reclamo per la parte avente ad oggetto la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Fedullo Vincenzo. Questa C.D.T. osserva che l’impugnazione della richiesta di riduzione della sanzione della squalifica a carico del menzionato calciatore è infondata, in quanto il direttore di gara ha riportato, inequivocabilmente, nel proprio rapporto che il calciatore Fedullo si è reso protagonista di atti rissosi. Quanto, poi, all’atto di impugnazione, relativo alla squalifica dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste, questa Commissione ritiene di dover ascoltare la società reclamante, che ha presentato regolare dichiarazione giustificativa alla convocazione dell’odierna udienza, nonché il direttore di gara, disponendo, per tale argomento, la riconvocazione della società medesima – mediante la pubblicazione di questa delibera, senza necessità di ulteriore avviso – per la seduta del 17.05.2010, ore 17,00, alla quale si rinvia. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica a
carico del calciatore Fedullo Vincenzo; di rinviare alla seduta del 17.05.2010 la decisione in ordine
all’altro aspetto, relativa alla sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste,
previa audizione della medesima società reclamante e del direttore di gara.