COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 135.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
135. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO COMPRENSORIO VOLTURNO – GARA COMP. VOLTURNO /
REAL VOLTURNO DEL 12.09.2009 – PROMOZIONE.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, con il quale la reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (pubblicata sul C.U. n. 64 del 21.01.2010, pagina 1345), con la quale è stato
rigettato il reclamo – per presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Aprile Alfonso (nato il 7.05.1987) – osserva: sotto il profilo della ricostruzione della vicenda, deve precisarsi che il
tesseramento del calciatore Aprile Alfonso (nato il 7.05.1987) è stato inviato al C.R. Campania in data 4.09.2009, sottoscritto dall’allora presidente della società Pignataro Calcio, sig. D’Alonzo Francesco, il
quale non aveva titolo, perché in costanza di inibizione fino a tutto il 30.09.2009. Il trasferimento in argomento, successivamente, è stato convalidato, dal segretario della società Pignataro Calcio, sig. Palumbo Camillo, avente titolo allo scopo, in quanto delegato alla firma, nell’ambito della medesima società Pignataro Calcio. La società Real Volturno, su richiesta di questa C.D.T., ha depositato, presso di essa, in originale, in data 3.05.2010, la ricevuta della raccomandata postale, in data 11.09.2009 (con il relativo avviso di ricevimento), di spedizione della regolarizzazione medesima, al fine di confermarne la data di decorrenza, come specificata dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania nel testo della decisione, impugnata dalla società Comprensorio Volturno. Sotto il profilo documentale, dunque, si appalesa congrua la decisione del G.S.T., che ha dichiarato la posizione regolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Aprile Alfonso, in ordine alla gara in epigrafe. Nel testo del reclamo di seconda istanza, prodotto presso questa C.D.T., la società Comprensorio Volturno ha precisato, allegando all’uopo una dichiarazione, autocertificata, del già menzionato sig. Palumbo Camillo, segretario della società Pignataro Calcio, con la quale viene da lui comunicato di aver proceduto alla regolarizzazione del trasferimento del calciatore in argomento, Aprile Alfonso, in data 17.09.2009: ovvero, in data successiva: a) sia a quella (11.09.2009, in precedenza indicata), risultante dall’innanzi citata raccomandata di spedizione, da parte della società Real Volturno, della regolarizzazione medesima; b) sia a quella (12.09.2009) di svolgimento della gara, oggetto del reclamo in esame. Deve necessariamente precisarsi, tuttavia, che la dichiarazione (anch’essa autocertificata, ovvero con allegata fotocopia della Carta d’Identità del firmatario, sig. Palumbo Camillo) di “convalida” della lista di trasferimento del calciatore Aprile Alfonso, reca, in calce, la data dell’11.09.2009, esattamente corrispondente a quella della raccomandata postale, più volte richiamata. Apparre confermata, dunque, anche in ragione di questa specifica circostanza, la conformità della regolarizzazione del trasferimento del calciatore Aprile Alfonso, con decorrenza dall’11.09.2009 (data antecedente, rispetto al
giorno di disputa della gara, di cui al reclamo in esame). Di conseguenza, deve ritenersi congrua la decisione, del G.S.T., di reiezione del reclamo della società Comprensorio Volturno. Questa C.D.T., tanto premesso, respinge il ricorso di seconda istanza della società Comprensorio Volturno. Non può non rilevarsi, in ogni caso, la gravità dell’affermazione del medesimo sig. Palumbo Camillo, che ha, con la cennata dichiarazione autocertificata (consegnata alla reclamante Comprensorio Volturno), smentito la data indicata in calce alla sua precedente dichiarazione autocertificata (consegnata, invece, alla società Real Volturno), in sostanza procedendo ad una sorta di “revoca”, mediante indicazione di data successiva, del giorno di decorrenza della regolarizzazione della lista di trasferimento in argomento. Deve, infine, precisarsi che, ad entrambe le dichiarazioni autocertificate, risulta allegato, in fotocopia, il medesimo documento d’identità del sig. Palumbo Camillo. La circostanza impone accertamenti, che non possono essere esperiti da questa C.D.T. Essa, di conseguenza, li demanda alla Procura Federale, al fine che sia acclarata l’eventuale sussistenza di responsabilità, in ordine alla richiamata, grave contraddittorietà delle due dichiarazioni autocertificate del sig. Palumbo Camillo. P.Q.M. DELIBERA
di respingere il reclamo della società Comprensorio Volturno, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ed omologando il risultato acquisito sul campo (2-2); di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui alla parte motiva; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.