COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 135. 

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

135.  DELIBERA  C.D.T.  –  RECLAMO  COMPRENSORIO  VOLTURNO  –  GARA  COMP.  VOLTURNO  /

REAL VOLTURNO DEL 12.09.2009 – PROMOZIONE.

La  C.D.T.,  visti  gli  atti  ufficiali,  letto  il  reclamo,  con  il  quale  la  reclamante  ha  chiesto  la  riforma  della decisione del Primo Giudice  (pubblicata sul C.U. n. 64 del 21.01.2010, pagina 1345), con  la quale è stato

rigettato  il  reclamo – per presunta posizione  irregolare, agli effetti del  tesseramento, del calciatore Aprile Alfonso (nato il 7.05.1987) – osserva: sotto il profilo della ricostruzione della vicenda, deve precisarsi che il

tesseramento  del  calciatore  Aprile  Alfonso  (nato  il  7.05.1987)  è  stato  inviato  al  C.R.  Campania  in  data 4.09.2009,  sottoscritto  dall’allora  presidente  della  società  Pignataro  Calcio,  sig.  D’Alonzo  Francesco,  il

quale  non  aveva  titolo,  perché  in  costanza  di  inibizione  fino  a  tutto  il  30.09.2009.  Il  trasferimento  in argomento,  successivamente,  è  stato  convalidato,  dal  segretario  della  società  Pignataro  Calcio,  sig. Palumbo Camillo, avente titolo allo scopo, in quanto delegato alla firma, nell’ambito della medesima società Pignataro Calcio. La società Real Volturno, su richiesta di questa C.D.T., ha depositato, presso di essa, in originale,  in  data  3.05.2010,  la  ricevuta  della  raccomandata  postale,  in  data  11.09.2009  (con  il  relativo avviso  di  ricevimento),  di  spedizione  della  regolarizzazione medesima,  al  fine  di  confermarne  la  data  di decorrenza, come specificata dal Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania nel testo della decisione, impugnata dalla società Comprensorio Volturno. Sotto il profilo documentale, dunque, si appalesa congrua la decisione del G.S.T., che ha dichiarato la posizione regolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Aprile Alfonso,  in ordine alla gara  in epigrafe. Nel  testo del  reclamo di  seconda  istanza, prodotto presso questa  C.D.T.,  la  società  Comprensorio  Volturno  ha  precisato,  allegando  all’uopo  una  dichiarazione, autocertificata, del già menzionato sig. Palumbo Camillo, segretario della società Pignataro Calcio, con  la quale  viene  da  lui  comunicato  di  aver  proceduto  alla  regolarizzazione  del  trasferimento  del  calciatore  in argomento, Aprile Alfonso,  in data 17.09.2009: ovvero,  in data successiva: a) sia a quella  (11.09.2009,  in precedenza  indicata), risultante dall’innanzi citata raccomandata di spedizione, da parte della società Real Volturno, della regolarizzazione medesima; b) sia a quella (12.09.2009) di svolgimento della gara, oggetto del  reclamo  in  esame.  Deve  necessariamente  precisarsi,  tuttavia,  che  la  dichiarazione  (anch’essa autocertificata, ovvero con allegata  fotocopia della Carta d’Identità del  firmatario, sig. Palumbo Camillo) di “convalida” della  lista di  trasferimento del calciatore Aprile Alfonso,  reca,  in calce,  la data dell’11.09.2009, esattamente corrispondente a quella della raccomandata postale, più volte richiamata. Apparre confermata, dunque,  anche  in  ragione  di  questa  specifica  circostanza,  la  conformità  della  regolarizzazione  del trasferimento  del  calciatore Aprile Alfonso,  con  decorrenza  dall’11.09.2009  (data  antecedente,  rispetto  al

giorno  di  disputa  della  gara,  di  cui  al  reclamo  in  esame).  Di  conseguenza,  deve  ritenersi  congrua  la decisione, del G.S.T., di  reiezione del  reclamo della società Comprensorio Volturno. Questa C.D.T.,  tanto premesso,  respinge  il  ricorso  di  seconda  istanza  della  società  Comprensorio  Volturno.  Non  può  non rilevarsi,  in  ogni  caso,  la  gravità  dell’affermazione  del  medesimo  sig.  Palumbo  Camillo,  che  ha,  con  la cennata dichiarazione autocertificata (consegnata alla reclamante Comprensorio Volturno), smentito la data indicata  in  calce  alla  sua  precedente  dichiarazione  autocertificata  (consegnata,  invece,  alla  società Real Volturno),  in sostanza procedendo ad una sorta di  “revoca”, mediante  indicazione di data successiva, del giorno di decorrenza della regolarizzazione della lista di trasferimento in argomento. Deve, infine, precisarsi che,  ad  entrambe  le  dichiarazioni  autocertificate,  risulta  allegato,  in  fotocopia,  il  medesimo  documento d’identità del sig. Palumbo Camillo. La circostanza  impone accertamenti, che non possono essere esperiti da  questa  C.D.T.  Essa,  di  conseguenza,  li  demanda  alla  Procura  Federale,  al  fine  che  sia  acclarata l’eventuale  sussistenza  di  responsabilità,  in  ordine  alla  richiamata,  grave  contraddittorietà  delle  due dichiarazioni autocertificate del sig. Palumbo Camillo. P.Q.M. DELIBERA

di respingere il reclamo della società Comprensorio Volturno, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ed omologando il risultato acquisito sul campo (2-2); di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli  accertamenti di  cui  alla parte motiva; nulla dispone  in ordine  alla  tassa reclamo, non versata. 

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