COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 141. DELIB
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ESTASI C5 – GARA CUS NAPOLI / ESTASI C5 DEL 20.12.2009 –
CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T., letto il reclamo ritualmente formalizzato; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, i provvedimenti a carico della società reclamante, determinati in prime cure, vanno integralmente confermati, in quanto non sono emersi elementi nuovi, in corso d’istruttoria, rispetto agli atti già valutati in primo grado. In merito alla presunta irregolarità sulla minore durata della gara de qua, l’arbitro, in sede di audizione presso questa Commissione, ha dichiarato che ha ripreso la gara, dopo averla sospesa, al 26’ del secondo tempo per circa 8-10 minuti, facendola
proseguire per altri quattro minuti e concedendo, poi, tre ulteriori minuti di recupero, per il tempo perso per le espulsioni e le ammonizioni. Considerato, dunque, che le precisazioni dell’arbitro non sono contraddittorie con quanto precedentemente affermato, in quanto i tre minuti di recupero sono stati ulteriori, rispetto al tempo di gioco, che effettivamente è stato di trenta minuti. Considerato, altresì, che la gara è stata conclusa regolarmente, questa C.D.T. ritiene che debbano confermarsi del Primo Giudice. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Estasi C5; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.