COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 141. DELIB

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 101 del 06 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

141. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ESTASI C5 – GARA CUS NAPOLI  / ESTASI C5 DEL 20.12.2009 –

CALCIO A CINQUE – SERIE D

La  C.D.T.,  letto  il  reclamo  ritualmente  formalizzato;  sentita,  nella  persona  del  suo  rappresentante,  la società,  che  aveva  presentato  richiesta  di  audizione;  ascoltato  l’arbitro  a  chiarimenti;  visti  gli  atti  ufficiali, rileva  la  infondatezza dell’atto di  impugnazione.  Invero,  i provvedimenti a carico della società  reclamante, determinati  in prime  cure,  vanno  integralmente  confermati,  in quanto non sono emersi elementi nuovi,  in corso  d’istruttoria,  rispetto  agli  atti  già  valutati  in  primo  grado.  In  merito  alla  presunta  irregolarità  sulla minore durata della gara de qua,  l’arbitro,  in sede di audizione presso questa Commissione, ha dichiarato che  ha  ripreso  la  gara,  dopo  averla  sospesa,  al  26’  del  secondo  tempo  per  circa  8-10 minuti,  facendola

proseguire per altri quattro minuti e concedendo, poi, tre ulteriori minuti di recupero, per il tempo perso per le espulsioni e le ammonizioni. Considerato, dunque, che le precisazioni dell’arbitro non sono contraddittorie con  quanto  precedentemente  affermato,  in  quanto  i  tre minuti  di  recupero  sono  stati  ulteriori,  rispetto  al tempo di gioco, che effettivamente è stato di trenta minuti. Considerato, altresì, che la gara è stata conclusa regolarmente, questa C.D.T. ritiene che debbano confermarsi del Primo Giudice. P.Q.M.

DELIBERA

di  rigettare  il  reclamo proposto dalla società Estasi C5; dispone addebitarsi  la  tassa  reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

 

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