COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale D
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI
142 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE
a carico calc. ARIANI ANDREA, tess.A.S.D.Pol.San Damaso, sig. BRUINI OMER, Segretario A.S.D. Pol.San Damaso, A.S.D. POLIVALENTE SAN DAMASO e S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO – camp. II^ categoria
Con nota 19.3.2010 n. 5982/524, il Sostituto Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :
- il calc. ARIANI ANDREA, tess. A.S.D.Pol.San Damaso, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per l’A.S.D. Polivalente San Damaso, mentre era ancora tesserato per la società S.S.Cittadella Vis San Paolo;
- il sig. BRUINI OMER, Segretario della società A.S.D. Pol. San Damaso, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S., 40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc. Ariani Andrea, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;
- la società A.S.D. POLIVALENTE SAN DAMASO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Segretario;
- la società S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D. Pol.San Damaso ha fatto richiesta di audizione ed è presente all’odierno dibattimento.
Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato, ex art. 23 del C.G.S., per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per giorni 20 (anzichè per mesi 1 come sanzione base) per il sig. BRUINI OMER, nella ammenda di € 270 (anziché € 400) per l’A.S.D. POL. SAN DAMASO e nell’ammenda di € 100 (anzichè € 150) per la S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO. Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbansi affermare le violazioni attribuite al calc. ARIANI ANDREA con la squalifica per 1 giornata di gara.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni ad esse attribuite;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. BRUINI, l’A.S.D. POL. SAN DAMASO e la S.S.CITTADELLA VIS SAN PAOLO, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ai sensi dell’art.23 comma 2 del C.G.S.,
- preso atto che il calc. ARIANI risulta regolarmente tesserato, dal 5.9.2009, per l’A.S.D. POL. SAN DAMASO;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.;
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. BRUINI OMER la inibizione per giorni 20, all’A.S.D. POL.SAN DAMASO l’ammenda di € 270, alla S.S. CITTADELLA VIS SAN PAOLO l’ammenda di € 100 ed al calc. ARIANI ANDREA una giornata di squalifica.