COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 143  DEFERIMENT

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

143  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

a carico calc. ALLEGRO RICCARDO, tess.A.S.D.Cavola, SCALABRINI GIANLUCA, Presidente A.S.D. U.S. Cavola, A.S.D. U.S. CAVOLA – camp. I^ cat.  e A.C. SAN MICHELESE – camp. Promozione

  Con nota 22.3.2010  n. 6047/525, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. ALLEGRO RICCARDO, tess.A.S.D. U.S. Cavola,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. U.S. Cavola, mentre era ancora tesserato per la società A.C. San Michelese;

- il sig. SCALABRINI GIANLUCA, Presidente della società A.S.D. U.S. Cavola, della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,del C.G.S.,  40, comma 4, delle N.O.I.F., e 10, comma 2, del C.G.S., per avere sottoscritto la richiesta di tesseramento del calc, Allegro Riccardo, benché quest’ultimo fosse già tesserato per altra società;

- la società A.C. SAN MICHELESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo calciatore;

- la società A.S.D. U.S. CAVOLA, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le condotte ascritte al suo Presidente.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

 Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO , dopo  disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per una giornata di gara del calc. ALLEGRO RICCARDO, la inibizione per mesi 1 del sig. SCALABRINI GIANLUCA,  l’ammenda di € 400 per l’A.S.D. U.S. CAVOLA  e l’ammenda di € 150 per l’A.S. SAN MICHELESE.

  La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. ALLEGRO e dal sig. SCALABRINI,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2 del C.G.S.,  per l’A.C. SAN MICHELESE e la responsabilità diretta,  ex art. 4, comma 1,  del C.G.S., per l’A.S.D. U.S. CAVOLA;

  - preso atto che il calc. ALLEGRO risulta  regolarmente tesserato,  dal 5.9.2009, per l’A.S.D. U.S. CAVOLA;

-  visti gli artt.  18 e 19 del C.G.S.,

d e l i b e r a

  - di infliggere al calc. ALLEGRO RICCARDO la squalifica per  1 giornata di gara, al sig. SCALABRINI GIANLUCA, Presidente dell’A.S.D. U.S. Cavola,  la inibizione per mesi 1,  all’A.C. SAN MICHELESE  l’ammenda di € 100 ed all’A.S.D. U.S. CAVOLA l’ammenda di € 300.

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