COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 145  DEFERI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 44 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

145  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. SARTI SIMONE, tess.S.S. Fanano Calcio Dil., sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente S.S. Fanano Calcio Dil., sig. FINELLI ANDREA, dirigente S.S. Fanano Calcio Dil., S.S. FANANO CALCIO DIL.- Calcio a cinque Serie D

  Con nota 18.3.2010  n. 5929/1162, il Sostituto Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

- ha deferito a questa C.D. le parti sopra intestate, perché rispondano :

- il calc. SARTI SIMONE, tess. S.S.Fanano Calcio Dil.,  delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1,  e 10, commI 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva, nelle file della S.S. Fanano Calcio,  a 6 gare valide per il Campionato di Calcio a Cinque Serie D ( Fanano Calcio – Pro Patria del 17.10.2009, Valsamoggia – Fanano Calcio del 30.10.2009, Fanano Calcio – Sportlands del 7.11.2009, Simec Eagles – Fanano Calcio del 10.11.2009, Fanano Calcio – A.Futsal del 28.11.2009 e Cavezzo – Fanano Calcio del 3.12.2009), malgrado non fosse tesserato per la citata società;

- il sig. MENEGANTI ALESSANDRO, Presidente della società S.S.Fanano Calcio Dil., della violazione di cui agli artt. 1, comma 1,  e 10, comma 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella corrente stagione sportiva, la distinta di 4 gare valide per il Campionato di Calcio a Cinque Serie D, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Simone Sarti non ne avesse titolo;

- il sig. FINELLI ANDREA, dirigente della S.S.Fanano Calcio Dil., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto, nella corrente stagione sportiva, la distinta di 2 gare valide per il Campionato di Calcio a Cinque Serie D, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Simone Sarti non ne avesse titolo;

- la società S.S. FANANO CALCIO DIL., a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S.

  Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

 Il rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO , dopo  ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per anni 2 del calc. SARTI SIMONE, la inibizione per anni 2 dei sigg. MENEGANTI ALESSANDRO e FINELLI ANDREA,  la penalizzazione di 6 punti in classifica e l’ammenda di € 1.000 per la S.S. FANANO CALCIO DIL.

La Commissione,

- visti gli atti ufficiali;

-  valutato che i comportamenti messi in atto dal calc. SARTI SIMONE  e dai sigg. MENEGANTI ALESSANDRO e FINELLI ANDREA,  integrino le violazioni come sopra agli stessi attribuite,  con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S.,  per la S.S. FANANO CALCIO DIL.;

- rilevato, comunque,  che la irregolare partecipazione del calc. SARTI SIMONE nelle fila della S.S. FANANO CALCIO DIL. deve riferirsi a 4 gare e non a 6 gare,  come al capo di incolpazione,  in quanto, risultando detto giocatore regolarmente tesserato per la S.S.FANANO CALCIO DIL. a far tempo dal 27.11.2009, per le gare S.S.Fanano Calcio – A.Futsal del 28.11.2009 e Cavezzo – S.S. Fanano Calcio del 3.12.2009 aveva pieno titolo per prendervi parte, così come, conseguentemente, la sottoscrizione delle distinte calciatori da parte del sig. MENEGANTI deve riferirsi a 2 gare e non a 4 gare, come al capo di incolpazione;

-visti gli artt. 18, 19 e 46 del C.G.S.

d e l i b e r a

- di infliggere al calc. SARTI SIMONE la squalifica per mesi 3, ai sigg. MENEGANTI ALESSANDRO e FINELLI ANDREA la inibizione per mesi 6 ed alla S.S. FANANO CALCIO DIL. la penalizzazione di 4 punti in classifica e l’ammenda di € 500.

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