COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG.RA ZANOTTI OTILIA PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIAAI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO  JUNIORES

Con atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società INDOMITA POMEZIA, Sig.ra ZANOTTI OTILIA per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società INDOMITA POMEZIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009,  per mancata partecipazione al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data  era presente il Presidente, la Sig.ra ZANOTTI, la quale sottolineava le difficoltà economiche ed organizzative che la Società ha affrontato, soprattutto  per aver avuto notizia dell’inserimento nell’organico di I Categoria solamente a settembre 2009.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che la Società non sia direttamente responsabile, in quanto ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato, e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e pertanto le sanzioni a suo carico possono essere contenute entro limiti di minore entità. Conseguentemente, si ritiene altresì che il Presidente  della Società stessa possa essere considerato esente da responsabilità diretta in considerazione del fatto che l’eventuale responsabilità oggettiva viene conglobata nella sanzione inflitta alla società

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto

DELIBERA

Di comminare alla Società INDOMITA POMEZIA  l’ammenda di euro 1.000 e di prosciogliere da ogni addebito il Presidente ZANOTTI OTILIA.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it