COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA POL. R

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA POL. ROCCAGORGA E DEL SUO PRESIDENTE SIG. TIFANO GAETANO

Con atto dell’8-3-2010 la Procura federale ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale lil Sig. Tufano Gaetano, presidente della Pol. Roccagorga per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS con riferimento all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF e la società Roccagorga a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS in relazione all’addebito contestato al suo presidente. A sostegno del deferimento l’Organo requirente espone che il Presidente del Comitato Regionale Lazio aveva denunciato alla Procura Federale il datto che la Pol. Roccagorga lla data del 1-12-2009 non aveva ancora provveduto a corrispondere all’allenatore Sig. Jorge Eugenio Tita la somma di € 2.300,00 a seguito dell’accoglimento del ricorso da questi proposto e delle deliberazione pubblicata sul C.U. n. 1 del 10-10-2009. Rilevava la Procura che l’articolo 94 ter delle NOIF al comma 13 prevede che il pagamento delle somme accertate con lodo del competente Collegio Arbitrale, a favore di allenatori delle Società della LND, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione, termine abbondantemente decorso alla data della segnalazione presidenziale.

La Commissione Disciplinare fissava la data della riunione per la discussione del ricorso comunicandola tempestivamente alle parti, assegnando altresì termine per l’invio di scritti difensivi ai deferiti.

Alla riunione fissata compariva il Presidente Tufano che si difendeva affermando di essere in grande difficoltà economica e richiedeva la riduzione della somma dovuta all’allenatore sostituendola con l’inibizione a suo carico. La Procura richiedeva l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione dell’inibizione per mesi sei a carico del Presidente Tufano e l’ammenda di € 800,00 ed un punto di penalizzazione a carico della società.

Ritiene la Commissione che gli addebiti siano pienamente fondati e provati e supportati, oltre che dal dato documentale, da una dichiarazione confessoria dello stesso deferito che, comparso innanzi alla Commissione, ha confermato di non aver adempiuto al pagamento per le difficoltà economiche in cui si dibatterebbe la società rappresentata. In termine di commisurazione della sanzione ritiene la Commissione che, anche alla luce della dichiarazione confessoria e delle motivazioni addotte, si possa pervenire ad una sanzione meno affittiva in termine di durata nei confronti del Presidente, così come si può ridurre l’ammenda richiesta a carico della società, mentre la penalizzazione in classifica consegue come pena edittale minima all’accertamento dell’illecito gestionale in materia economica.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare al Sig. TUFANO Gaetano l’inibizione per mesi tre ed alla società Pol. Roccagorga l’ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di un punto in classifica. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda la segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.

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