COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO A 5 POMEZIA AVVERSO IL PROVV

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. CALCIO A 5 POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31. O3. 2013. A CARICO DEL CALCIATORE RINALDI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.LE N. 61 DEL 17. 03 2010

(GARA VIGOR CISTERNA / CALCIO A 5 POMEZIA DEL 12. 03 . 2010 CAMPIONATO CALCIO A 5 JUN. B )

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

 ascoltata, come da richiesta la società interessata;

considerato che le considerazioni addotte dalla reclamante non appaiono, a parere di questa Commissione, assumibili, in quanto l’ arbitro, ascoltato da questo Organo di Giustizia Sportiva,ha tenuto a confermare quanto riportato nel referto originario, precisando che il gesto del calciatore Rinaldi Marco, non è stato solo provocatorio e di plateale dissenso, ma anche di una certa violenza, poiché gli ha provocato perdita di equilibrio per avergli stretto con le mani le tempie, causandogli anche forte dolore alle orecchie.

Al di là di tale grave comportamento, si ritiene  comunque che la sanzione  sia eccessiva e che , quindi, vada riportata entro limiti di minore entità, rapportandola secondo gli abituali parametri adottati per casi del genere.

Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale

DELIBERA

Di accogliere  parzialmente il ricorso in argomento, riducendo la squalifica del calciatore Marco Rinaldi fino al 31. 03 2012.

La tassa reclamo si restituisce

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