COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO I PROVVEDIMENTI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. MORLUPO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 800, INIBIZIONE AL SIG. CECCUCCI GIUSEPPE FINO AL 31.12.2010, SQUALIFICA ALL. MONTALTO VALERIO PER 3 GARE, SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE CECCUCCI GIANLUCA, FINO AL  31.12.2010 AI CALCIATORI ORAHOVAC ELIS E IACOMUSSI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 48 DEL 15.4.2010

(Gara: ATL. MORLUPO – SPORTING SALARIA dell’11.4.2010 – Campionato III Categoria Roma)

La Società ATL. MORLUPO ha avanzato reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma, chiedendone l’annullamento e richiedendo altresì la ripetizione della gara.

A supporto del ricorso, la stessa Società deduce uno stato di incertezza e timore da parte dell’arbitro che lo avrebbe indotto alla sospensione dell’incontro, nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine che garantivano la perfetta tranquillità della situazione.

Dalla lettura del referto arbitrale – per contro – emergono chiaramente gli episodi di violenza di cui è stato fatto oggetto il Direttore di gara da parte di tesserati della Società ATL. MORLUPO, ancorché protetto dalla Forza Pubblica, che era costretto a chiedere rinforzi per fronteggiare la criticità del momento.

Dall’altro canto gli assunti della ricorrente appaiono caratterizzati da una genericità tale da non offrire alcuno spunto di novità idoneo ad una seppur minima riconsiderazione sul tenore degli accaduti.

Appare, quindi, ampiamente giustificata la decisione dell’arbitro di sospendere l’incontro, a seguito dei deprecabili gesti di intimidazione e violenza subiti, che non sono stati in sostanza seriamente contestati dalla Società reclamante con elementi di specifica probatorietà.

Si ritengono, altresì, assolutamente congrue tutte le decisioni del Giudice Sportivo, a fronte dei fatti di cui si sono resi protagonisti calciatori e dirigenti della Società ricorrente, come puntualmente riferito nel rapporto di gara.

Tanto premesso, considerate insussistenti le doglianze della reclamante, questa Commissione

DELIBERA

Di respingere il reclamo avanzato dalla Società ATL. MORLUPO e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate.

La tassa reclamo va incamerata.

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