COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS GAVIGNANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 124 DEL 15.4.2010

(Gara: VIRTUS GAVIGNANO – RES ROMA dell’11.4.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:

a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che l’arbitro avrebbe decretato la sospensione dell’incontro al 24mo del secondo tempo dopo l’espulsione del calciatore FERRARI IVAN, quarto espulso, ritenendo, erroneamente, che la VIRTUS GAVIGNANO fosse rimasta con un numero di giocatori inferiore a quello minimo regolamentare. La reclamante ha inoltre contestato che sussistesse in campo e sulla tribuna un clima  di intimidazione o violenza, che potesse creare timori per l’incolumità dell’arbitro, come da questi riferito.

Si è quindi chiesta la revoca delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo e, di conseguenza, che venga disposta la ripetizione della gara.

Nel referto arbitrale risultano descritti in maniera dettagliata e precisa tutti gli episodi che si sono verificati durante lo svolgimento dell’incontro.

In particolare l’arbitro ha annotato che dopo l’espulsione al 24mo del secondo tempo del calciatore FERRARI IVAN, il compagno di squadra, SINIBILADI LUCIANO, si era avvicinato al Direttore di gara stringendogli la mano, con atteggiamento ironico, rivolgendogli contestualmente espressioni offensive e minacciose, sicchè lo stesso giocatore era stato espulso, esattamente al 25mo del secondo tempo. Come precisato nel referto, l’arbitro non aveva estratto il cartellino rosso per evitare “riscontri violenti” nei suoi confronti, stante la situazione generale “abbastanza insostenibile”; e per tale motivo, nel rapportino di fine gara consegnato ai Dirigenti, neppure aveva riportato il nominativo del SINIBALDI tra i giocatori espulsi. Nel referto arbitrale risulta peraltro puntualmente annotato sul frontespizio, e poi anche nelle VARIE,  che la gara era stata sospesa la 25mo del secondo tempo perché i giocatori del GAVIGNANO non avevano il numero minimo di 7.

Alla luce di quanto sopra, non appare quindi fondata l’affermazione della reclamante, la quale sostiene che l’incontro sia stato sospeso al 24mo del secondo tempo dopo l’espulsione del quarto giocatore del GAVIGNANO,  e neppure può essere oggetto di censura il fatto che l’arbitro abbia ritenuto di non mostrare il cartellino rosso al quinto giocatore espulso, per timore di reazioni violente, dal momento che detta valutazione attiene esclusivamente al potere discrezionale del Direttore di gara.

Deve quindi considerarsi del tutto corretta la decisione assunta dall’Arbitro di sospendere l’incontro ed il conseguente provvedimento disciplinare di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3.

Questa Commissione ritiene invece assumibili le contestazioni formulate dalla reclamante, per quanto concerne l’ammenda di € 200 comminata alla Società, da momento che, in effetti, le generiche minacce rivolte all’arbitro dai sostenitori del GAVIGNANO possono essere  ricondotte agli abituali atteggiamenti di protesta veemente da parte dei tifosi, fermo restando che la presenza presso l’impianto sportivo di una pattuglia dei Carabinieri ha evitato ogni rischio di eccessi, ovvero di argomentazioni di natura violenta.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, per quanto concerne il provvedimento di perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;

di accogliere il reclamo relativo all’ammenda di € 200 a carico della Società VIRTUS GAVIGNANO, sanzione pecuniaria che pertanto viene annullata.

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