COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG.  CARMELO CANTONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ AA.CC. N.C. REBIBBIA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO  JUNIORES

Con atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società AA.CC.N.C. REBIBBIA, Sig.  CARMELO CANTONE per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società AA.CC.N.C. REBIBBIA ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009,  per mancata partecipazione al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data nessuno era presente per la Società.

Il Delegato della Società LUIGI GIANNELLI inviava, nei termini, memoria difensiva con la quale sottolineava la particolare situazione della Società REBIBBIA che, Società rappresentativa della Casa Circondariale omonima, può tesserare unicamente calciatori appartenenti alla Polizia Penitenziaria.

E' altresì presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente.

Contestualmente a ciò, si ritiene che la Società non sia direttamente responsabile, in quanto tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi.

Conseguentemente, si ritiene altresì che il Presidente  della Società stessa possa essere considerato esente da responsabilità diretta in considerazione del fatto che l’eventuale responsabilità oggettiva viene conglobata nella sanzione inflitta alla società, considerate soprattutto le particolari circostanze in cui opera la AA.CC.N.C. REBIBBIA.

Tutto cio’ premesso, questa Commissione

DELIBERA

Di comminare alla Società AA.CC.N.C. REBIBBIA l’ammenda di euro 1.000 e di prosciogliere da ogni addebito il Presidente CARMELO CANTONE.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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