COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 136 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. ANTONIO CANNONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ R. MORANDI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO JUNIORES
Con atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società R.MORANDI, Sig. ANTONIO CANNONE per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7 del Regolamento della L.N.D. e della Società R. MORANDI ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009, per mancata partecipazione al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.
Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso, né sono pervenute deduzioni a difesa.
E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.
Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores o in alternativa al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale, tenuto conto altresì del fatto che la Società R. MORANDI ha sede nel Comune di Roma
Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,
DELIBERA
Di comminare alla Società R. MORANDI l’ammenda di euro 1.500 e l’inibizione per giorni 30 a carico del Presidente ANTONIO CANNONE.
Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.
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