COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE S

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 136  del 06/05/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE SIG. ANTONIO CANNONE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 1 E 7 REGOLAMENTO DELLA L.N.D. E DELLA SOCIETA’ R. MORANDI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 01.07.2009, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI OPPURE, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO  JUNIORES

Con  atto del 2.2.2010, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del Presidente della Società R.MORANDI,  Sig. ANTONIO CANNONE per la violazione dell'art. 32 comma 1 e 7  del Regolamento della L.N.D.  e della Società R. MORANDI ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.  in virtù di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2009,  per mancata partecipazione al Campionato  Giovanile Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al Campionato Juniores.

Il Presidente di questa Commissione ha fissato la riunione per la discussione del deferimento, comunicando alle parti la facoltà di presentare deduzioni a loro difesa, come di chiedere di essere ascoltate.

Alla predetta data  nessuno è comparso, né sono pervenute deduzioni a difesa.

E' presente il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo nell’atto di deferimento, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l'inibizione per 1 mese per il Presidente e l'ammenda di euro 1.500 a carico della Società.

Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa  sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Juniores o in alternativa al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi organizzato dal Comitato Regionale, tenuto conto altresì del fatto che la Società R. MORANDI ha sede nel Comune di Roma

Tanto premesso, questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto,  

DELIBERA

Di comminare alla Società R. MORANDI  l’ammenda di euro 1.500 e l’inibizione per giorni 30 a carico del Presidente ANTONIO CANNONE.

Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione.

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