COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Bregnanese Camp. 1^
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Bregnanese Camp. 1^ Cat. Gir. B
Gara Maslianico/Bregnanese del 18/04/2010
CU n. 40 del CRL datato 22/04/2010
La società BREGNANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Davide CITTERA per 6 GARE per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario lamentando che, l’intervento sanzionato era del tutto involontario e senza intenzione di pregiudicare l’incolumità fisica dell’avversario; la sanzione è decisamente sproporzionata all’entità del gesto trattandosi di uno scontro di gioco fortuito; viene meno il principio dell’atto di violenza.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo proposto dalla società BREGNANESE è da accogliere, tenuto conto di quanto su esposto e in considerazione dei criteri di valutazione di questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Davide CITTERA a 5 GARE, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.