COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Real Casal Camp.&n
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Real Casal Camp. Allievi Gir. B
Gara Azzurra/Real Casal del 21/03/2010
C.U. n.38 della delegazione di LODI datato 08/04/2010
La società REAL CASAL ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori Matteo GAUDENZI e Manuel BRUSA fino al 31/10/2010; Giovanni BONINA e Michele CAIAZZO per 5 GARE, lamentando che nessuno dei suddetti ha proferito frasi razziste nei confronti di un calciatore avversario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante in audizione e l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha confermato di aver sentito i cori razzisti iniziati dai calciatori BRUSA e GAUDENZI ai quali si aggiungevano il BONINA ed il CAIAZZO. Il direttore di gara non ha visto alcun comportamento del BRUSA e del GAUDENZI diretto ad incitare gli altri nel proferire i cori razzisti. Pertanto, appare equo sanzionare tutti e quattro i calciatori in modo identico che ai sensi dell’art.11 del CGS non può comunque essere inferiore a 5 GARE.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Matteo GAUDENZI a Manuel BRUSA a 5 GARE e conferma per il resto la delibera del GS, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.