COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Medese Camp.  Jun. R

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Medese Camp.  Jun. Reg. Gir. BH

Gara Medese/ Ticinum Pavia del 27/03/2010

C.U. n.37 del CRL datato 01/04/2010

La società MEDESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il tecnico Antonio MEGNA fino al 24/12/2010 e il calciatore Carlo TERRASI per 4 Gare, lamentando che l’allenatore non ha tenuto un comportamento violento nei confronti dell’arbitro limitandosi a protestare. Il TERRASI invece ha semplicemente spinto un avversario senza nessuna violenza.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante in audizione e, l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il tecnico Antonio MEGNA lo ha insultato reiteratamente, impedendogli di andare nello spogliatoio ed appoggiandogli le mani al petto. Ha inoltre confermato il comportamento violento tenuto dal  TERRASI nei confronti di un calciatore avversario.

Considerata la gravità dei suddetti comportamenti alla luce  dei criteri abitualmente adottati da questa Commissione si ritiene equo confermare la squalifica al TERRASI e ridurre quella inflitta al tecnico MEGNA.

Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto

RIDUCE

la squalifica dell’allenatore Antonio MEGNA a tutto il 01/08/2010 e conferma per il resto l’impugnata delibera del GS, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.

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