COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Pol. Castelnuovo Ca
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società ASD Pol. Castelnuovo Camp. Jun. Prov.
Gara Frassati/Castelnuovo del 13/04/2010
C.U. n.35 della Delegazione di CREMONA datato 02/04/2010
La società CASTELNUOVO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Giorgio TORZA fino al 28/02/2011, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il calciatore che avrebbe colpito l’arbitro con una pallonata non sarebbe il TORZA, bensì il compagno di squadra Fabrizio VIGANI, come da apposita dichiarazione rilasciata da quest’ultimo e allegata al reclamo stesso.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: sentito il direttore di gara a chiarimenti, ha precisatp di non aver visto il TORZA lanciargli il pallone, ma di averlo desunto dalla direzione di provenienza. Ciò posto e considerato che il VIGANI si è assunto la paternità del gesto in questione, si ritiene che la responsabilità di detto gesto non possa essere attribuita al TORZA. Ciò non toglie, in ogni caso, che a quest’ultimo debbano essere comunque ascritti gli ulteriori comportamenti censurabili descritti nel referto arbitrale e costituiti: a) dall’avere strappato il cartellino rosso dalla mano del direttore di gara per poi gettarlo in terra; b) dall’aver colpito con le proprie mani quelle dell’arbitro, procurandogli un graffio (con lieve fuoriuscita di sangue) e facendo cadere in terra taccuino e matita. Peraltro, tenuto conto di questi soli ultimi gesti, la sanzione comminata dal GS non appare proporzionata
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore Giorgio TORZA a tutto il 28/11/2010 rimette, invece, gli atti al GS per i provvedimenti di sua competenza con riferimento al calciatore Fabrizio VIGANI, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.