COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Folgore Camp. III Catego
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Folgore Camp. III Categoria Gir. B
Gara Ceranova/Folgore del 11.04.2010
C.U. n.37 della delegazione di PAVIA datato 22/04/2010
La società FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore Alessandro VITTI per 6 GARE, perché espulso per somma di ammonizione alla notifica del provvedimento disciplinare spingeva il direttore di gara con l’avambraccio facendolo indietreggiare di un passo, la reclamante lamenta che il VITTI voleva solo evitare il secondo cartellino giallo e mentre cercava di giustificarsi toccava il braccio dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: la sanzione inflitta al calciatore Alessandro VITTI appare congrua in relazione ai fatti addebitatigli e in base ai criteri di valutazione della presente Commissione, per cui il reclamo non può trovare accoglimento.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.