COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Ardor Camp. All. P.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 06/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Ardor Camp. All. P. Gir. A
Gara Gerenzanese/Ardor del 11.04.2010
La Commissione Disciplinare territoriale, letto il reclamo proposto dalla Soc. US Ardor; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul CU n.75/A della FIGC del 19/01/2010 trascritto sul CU n. 32 del 25/02/2010 Comitato Regionale Lombardo i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del 2° gg successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL il 22/04/2010 e che la squalifica oggetto del reclamo è stata pubblicata sul CU n.36 del 15.04.2010 delegazione di LEGNANO.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.