COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. PALOMBESE avverso sanzioni merito gara Palombese –
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. PALOMBESE avverso sanzioni merito gara Palombese – Villa Fastiggi, del 21.4.2010 – Coppa Marche di Terza Categoria - Finale - Com. Uff. n. 172 del 23.4.2010.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Palombese la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per avere durante la gara alcuni propri sostenitori attinto con sputi, che lo colpivano, un A.A.” .
Avverso detto provvedimento ha proposto rituale reclamo l’U.S. Palombese, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo una riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva.
La reclamante ha escluso, data la distanza tra loro, che alcuni propri sostenitori abbiano potuto attingere con sputi l’assistente arbitrale.
In via istruttoria chiedeva un confronto con l’assistente arbitrale.
Sentito a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante. In particolare, l’assistente riferiva che alcuni di essi, verso la fine dell’incontro, cominciarono a sputargli addosso, colpendolo più volte.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati gli ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.
Preliminarmente occorre ribadire che non può darsi luogo al richiesto confronto con gli Ufficiali di gara per espresso divieto disposto dall’art. 34, 5° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Nel merito, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.
Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’U.S. Palombese nei confronti dell’Assistente arbitrale giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.
P.Q.M.
la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Palombese ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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