COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA FASTIGGI avverso sanzioni merito gara Palo

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it  sul

Comunicato Ufficiale N° 180 del 05/05/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO A.S.D. VILLA FASTIGGI avverso sanzioni merito gara Palombese – Villa Fastiggi, del 21.4.2010 – Coppa Marche di Terza Categoria - Finale - Com. Uff. n. 172 del 23.4.2010.

  Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro emarginato, con delibera pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Villa Fastiggi la sanzione dell’ammenda di € 600,00 “per avere durante la gara alcuni propri sostenitori attinto con sputi, che lo colpivano, un A.A. e per aver lanciato petardi in campo che disturbavano lo svolgimento della gara”.

  Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa Fastiggi, lamentandone l’eccessività e chiedendone una forte riduzione, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società e delle relative risorse economiche disponibili.

  Sentiti a chiarimenti, gli ufficiali di gara hanno ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori della reclamante, relativamente al lancio di petardi in campo, particolarmente rumorosi ed in almeno cinque occasioni, ed a numerosi sputi rivolti ad un assistente arbitrale, alcuni dei quali lo attingevano alla schiena.

Motivi della decisione

  La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati gli ufficiali di gara, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non possa essere accolto.

  I fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità. 

  Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa.

  Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’A.S.D. Villa Fastiggi giustificano appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla Società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse.

P.Q.M.

la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Villa Fastiggi ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

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