COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 131 del 30.04.2010 Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1.
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 131 del 30.04.2010
Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE
5.3.1. A.S.D. PESCOLANCIANO – Avverso Provvedimento G.S.T. – C.U. n. 120: Squalifica Calciatore
(Gara PESCOLANCIANO – MIRANDAFRATERNA dell' 11.04.2010 – Campionato 1^ categoria Girone A – 11^ ritorno)
La Commissione Disciplinare ,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
Le risultanze del referto arbitrale, precise nel riportare il comportamento del calciatore Gioiosa Nicola, non permettono di poter ridurre la squalifica inflitta allo stesso dal G.S., anche in considerazione del disposto dell'art. 19, comma 4, lettera b), del C.G.S.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.