COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato  Ufficiale  N.  131 del 30.04.2010 Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.3.   

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.crmoliselnd.come sul

Comunicato  Ufficiale  N.  131 del 30.04.2010

Decisione dellA COMMISSIONE DISCIPLINARE

5.3.3.    A.S.D. REAL SANNIO MATESINO DONNE – Avverso Provvedimento G.S.T. – C.U.  n. 117:  Inammissibilita' Ricorso 1° Grado

  (Gara REALSANNIOMATESINO DONNE–  CASALE RICCIA del 21.03.2010 – Campionato Calcio Femminile  -  7^ Ritorno)

La Commissione Disciplinare ,

letto il ricorso presentato dalla società Real Sannio Matesino Donne avverso la decisione del G.S. che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla medesima società per irregolarità verificatisi nella gara giocata il 21 marzo 2010 contro il Riccia, osserva quanto segue.

L'art. 33, comma 5, del C.G.S. prevede che i ricorsi debbono essere sottoscritti dalle parti per essere validi. Il ricorso presentato al G.S. è corredato dal timbro della società e dalla sottoscrizione del Presidente che fanno ritenere il ricorso stesso valido a tutti gli effetti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e manda al G.S. per la decisione nel merito del ricorso proposto dalla società Real Sannio Matesino Donne.

Nulla per la tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it