COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 58 del 06 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Gara: A.P. GIOVENTU CAMPI - A.S.D. SPORT NOCI del 18 Aprile 2010. (Reclamo della Società A.P.

GIOVENTU CAMPI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del

calciatore SCOZIA Giovanni di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 22 Aprile 2010 del

Comitato Regionale Puglia.

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali ed in particolare nel

rapporto dell’arbitro e del commissario di campo che, in maniera convergente, hanno descritto

minuziosamente il comportamento violento minaccioso e antisportivo del calciatore SCOZIA Giovanni la

cui sanzione inflitta dal primo giudice va condivisa e confermata

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingere il reclamo proposto dalla società A.P. GIOVENTU CAMPI e per l’effetto addebitare la relativa

tassa sul conto della società.

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