COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 06 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare POL. 1980 ASSEMINI (Campionato Juni

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 06 Maggio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

POL. 1980 ASSEMINI (Campionato Juniores Regionale)

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 29.04.2010.

Gara 1980 Assemini / Samassi del 24.04.2010

Con reclamo tempestivamente depositato la Pol.1980 Assemini ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale sono stati squalificati tutti i giocatori non espulsi dal campo per una giornata, mentre per due gare i 2 giocatori espulsi dal terreno di gioco; mentre per quanto concerne i dirigenti la reclamante ricorre avverso l’inibizione dei dirigenti Murgia Giuseppe, Murgia Emilio e la squalifica dell’allenatore Pireddu Ettore.

La Commissione letti gli atti ed esaminato il reclamo dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alle squalifiche dei giocatori in virtù del deposito normativo di cui all’art.45, n° 3 lett.a del C.G.S. che prevede la non proponibilità del reclamo allorquando la squalifica non superi le due giornate.

Con riferimento invece all’inibizione dei dirigenti ed alla squalifica dell’allenatore si evidenzia che nessun elemento è stato introdotto dalla reclamante per tentare di supportare una tesi alternativa in ordine all’accaduto per cui è procedimento; ne consegue l’inconferenza degli argomenti difensivi, di talchè la versione ufficiale dell’arbitro non può neppure in parte essere messa in discussione.

Peraltro le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono proporzionate ed adeguate ai fatti e ciò a maggior ragione se si evidenzia che la condotta posta in essere dai dirigenti e dall’allenatore si è verificata in un torneo giovanile, dove il rispetto e la lealtà calcistica e sociale devono trovare la loro alta difesa ed il massimo esempio di estrinsecazione.

Per tutti questi motivi la Commissione dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all’impugnazione dei provvedimenti di squalifica dei calciatori e rigetta nel resto la domanda, confermando in toto il provvedimento del Giudice Sportivo.

Dispone l’addebito della tassa.


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