COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Eurocalcetto (Pa)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Eurocalcetto (Pa) - avverso squalifica calciatore Mastrolembo Francesco Paolo per 8 gare.

Gara Allievi Regionali Play off: Folgore Selinunte – Eurocalcetto del 17 Aprile 2010. Comunicato Ufficiale 432/SGS del 22 Aprile 2010.

Procedimento 304/A

L’ A.S.D. Eurocalcetto, con fax del 27 Aprile 2010  ore 18.22, ha inoltrato appello avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Il suddetto ricorso è stato presentato oltre i previsti termini abbreviati, che settimanalmente sono stati pubblicati sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale sicilia e nella fattispecie “……… entro e non oltre le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale ……”.

La riscontrata irregolarità ne preclude l’esame.

P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dall’ A.S.D. Eurocalcetto e per l’effetto l’addebito della tassa reclamo non versata di € 62,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it