COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S.D. Social Romettese 

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 453 del 40.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

S.S.D. Social Romettese  (ME)- avverso inibizione Signor Saija Paolo fino al 31/12/2010; inibizione Signor Occhipinti Giovanni fino al 31/05/2010; squalifica calciatori Saija Antonino e Dragà Giuseppe fino al 31/05/2010. Gara Campionato terza categoria/D Zafferia – Real Romettese del 18/04/2010. Comunicato Ufficiale N.64 del 21/04/2010 (ME)

Procedimento 46/B

Con appello ritualmente proposto la Società SSD Romettese ricorre avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo perché frutto di un referto arbitrale omissivo e lacunoso e non veritiero sull’esatto svolgimento della gara e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti i motivi del ricorso, esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della società all’udienza dibattimentale del 04/05/2010 osserva:

I provvedimenti in oggetto indicati giustamente adottati dal Giudice di primo esame trovano pieno riscontro su quanto scritto dal direttore di gara nel proprio referto e non sono meritevoli di alcuna riduzione

P.Q.M.

DELIBERA

Di rigettare il ricorso della Società SSD Romettese come sopra proposto e per l’effetto di addebitare la relativa tassa di € 130,00

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it