COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/05/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo del calciatore Ivan Miatto, tesserato Santo Stefano 2005, avver
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 06/05/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 76 - Reclamo del calciatore Ivan Miatto, tesserato Santo Stefano 2005, avverso la propria squalifica per tre giornate. Gara S. Vincenzo - S. Stefano 2005 del 10.4.2010 Campionato Calcio a cinque serie C/1.
C.U. n. 57 del 15 Aprile 2010.
Espulso per aver offeso il pubblico bestemmiando platealmente ed aver reiterato tale comportamento verso il pubblico e verso la squadra avversaria, il giudice sportivo infliggeva al calciatore Ivan Miatto la squalifica per tre giornate.
Insorge contro il provvedimento il calciatore stesso, eccependo di non aver mai pronunciato la frase blasfema attribuitagli negli atti, perciò chiede che la squalifica sia ridotta e rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’arbitro, nel suo resoconto redatto in forma chiara e coerente, non si limita a riferire, in forma generica, il comportamento blasfemo del ricorrente, ma ne riporta esattamente la frase pronunciata. Tanto basta per rilevare come le difese del Miatto non possano entrare nel giudizio sportivo (e quindi ottenere l’effetto richiesto), incardinandosi questo esclusivamente sulle risultanze ufficiali, alle quali è attribuita, per regolamento, valenza di prova assoluta fino a prova di falso.
Sotto il profilo equitativo la squalifica appare appropriata nella misura inflitta in primo grado, stante il reiterato comportamento ingiurioso verso il pubblico e verso la squadra avversaria dopo il provvedimento d’espulsione.
Per questi motivi la C.D. rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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