COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio 2010 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77
del 06 Maggio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della società A.S.D. OZEGNA CALCIO avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 23.4.2010
della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara
SAINT PIERRE - OZEGNA disputata in data 7.3.2010, Campionato
di II Categoria Girone Aosta
Con ricorso inviato in data 27.4.2010 la Società OZEGNA CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 7.3.2013 il calciatore
D’ERRICO Gian Luca e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente giudica eccessiva l’entità della sanzione considerato che il giocatore,
dopo aver appreso della pesante squalifica inflitta al capitano con provvedimento del
Giudice Sportivo già esaminato da questa Commissione Disciplinare, si era
autodenunciato manifestando rincrescimento per il proprio “vile comportamento”.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va innanzi tutto premesso che i gravi fatti, accaduti nel corso della gara indicata in
oggetto, erano già stati esaminati dalla Commissione Disciplinare che aveva demandato
al Giudice di primo grado di applicare la sanzione al giocatore in questione la cui
responsabilità, per avere colpito con un calcio da tergo l’arbitro mentre cercava di
raggiungere gli spogliatoi dopo la sospensione della gara, era emersa nel corso del
giudizio di secondo grado.
Effettivamente, se il fatto presenta indubbi connotati di gravità, trattandosi di calcio da
dietro, vibrato nel corso di un assembramento di giocatori esagitati da persona che ha
tentato fino all’ultimo di sottrarsi alle proprie responsabilità, tuttavia, ad avviso di questa
Commissione, va valorizzato il pentimento dimostrato e va tenuta in debito conto
l’esigenza di uniformare in ambito regionale l’entità delle sanzioni applicabili a fatti simili.
Alla luce di quanto sopra appare equo ridimensionare l’entità della squalifica del
D’ERRICO determinandone la durata fino al 30.6.2011.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica inflitta al giocatore D’ERRICO Gian Luca rideterminandone la durata fino al
30.6.2011.
Nulla dispone a carico della tassa di reclamo che non risulta versata.