COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio  2010 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77

del 06 Maggio  2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

a) Ricorso della società A.S.D. OZEGNA CALCIO avverso

decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 51 del 23.4.2010

della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara

SAINT PIERRE - OZEGNA disputata in data 7.3.2010, Campionato

di II Categoria Girone Aosta

Con ricorso inviato in data 27.4.2010 la Società OZEGNA CALCIO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 7.3.2013 il calciatore

D’ERRICO Gian Luca e ne chiede la riduzione.

La società ricorrente giudica eccessiva l’entità della sanzione considerato che il giocatore,

dopo aver appreso della pesante squalifica inflitta al capitano con provvedimento del

Giudice Sportivo già esaminato da questa Commissione Disciplinare, si era

autodenunciato manifestando rincrescimento per il proprio “vile comportamento”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va innanzi tutto premesso che i gravi fatti, accaduti nel corso della gara indicata in

oggetto, erano già stati esaminati dalla Commissione Disciplinare che aveva demandato

al Giudice di primo grado di applicare la sanzione al giocatore in questione la cui

responsabilità, per avere colpito con un calcio da tergo l’arbitro mentre cercava di

raggiungere gli spogliatoi dopo la sospensione della gara, era emersa nel corso del

giudizio di secondo grado.

Effettivamente, se il fatto presenta indubbi connotati di gravità, trattandosi di calcio da

dietro, vibrato nel corso di un assembramento di giocatori esagitati da persona che ha

tentato fino all’ultimo di sottrarsi alle proprie responsabilità, tuttavia, ad avviso di questa

Commissione, va valorizzato il pentimento dimostrato e va tenuta in debito conto

l’esigenza di uniformare in ambito regionale l’entità delle sanzioni applicabili a fatti simili.

Alla luce di quanto sopra appare equo ridimensionare l’entità della squalifica del

D’ERRICO determinandone la durata fino al 30.6.2011.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIDUCE

la squalifica inflitta al giocatore D’ERRICO Gian Luca rideterminandone la durata fino al

30.6.2011.

Nulla dispone a carico della tassa di reclamo che non risulta versata.

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