COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio 2010 b) Reclamo Società CALCIO CHI
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77
del 06 Maggio 2010
b) Reclamo Società CALCIO CHIERI 1955 avverso le decisioni del
giudice sportivo pubblicate al punto 4.1.14 sul comunicato
ufficiale n. 71 del 22.04.2010 del Comitato Regionale Piemonte
Valle d’aosta, in relazione alla gara J.STARS – CALCIO CHIERI
1955 del 18.04.2010, Campionato Giovanissimi Regionali - Girone
G.
La società A. S. D. Calcio Chieri 1955 con il reclamo trasmesso tramite fax in data
27.04.2010 si duole della squalifica sino al 22.05.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al
proprio allenatore BOSTICCO Giuseppe ed al dirigente TARANTINO Mario in riferimento
alla gara in oggetto.
Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3
lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi
contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad
un mese”.
Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :
• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;
• di disporre l’addebito alla società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 della
relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.