COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio  2010 b) Reclamo Società CALCIO CHI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77

del 06 Maggio  2010

b) Reclamo Società CALCIO CHIERI 1955 avverso le decisioni del

giudice sportivo pubblicate al punto 4.1.14 sul comunicato

ufficiale n. 71 del 22.04.2010 del Comitato Regionale Piemonte

Valle d’aosta, in relazione alla gara J.STARS – CALCIO CHIERI

1955 del 18.04.2010, Campionato Giovanissimi Regionali - Girone

G.

La società A. S. D. Calcio Chieri 1955 con il reclamo trasmesso tramite fax in data

27.04.2010 si duole della squalifica sino al 22.05.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al

proprio allenatore BOSTICCO Giuseppe ed al dirigente TARANTINO Mario in riferimento

alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3

lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi

contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad

un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società A.S.D. CALCIO CHIERI 1955 della

relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.

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