COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio 2010 c) Ricorso della A.S. CARROSI
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77
del 06 Maggio 2010
c) Ricorso della A.S. CARROSIO CALCIO avverso il
provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato
Ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 43 del
1.4.2010, con il quale veniva comminata la squalifica fino al
28.9.2010 al giocatore SORCE Giovanni (gara LIBARNA /
CARROSIO del 28.3.2010 - Campionato Allievi Prov. girone A)
Con il ricorso in oggetto la società CARROSIO richiede una riduzione della squalifica
comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. SORCE Giovanni, contestando il
fatto che tale giocatore avesse tentato di compiere gesti violenti nei confronti del direttore
di gara, affermando che a suo dire questi si sarebbe limitato a protestare in modo vivace
e –circostanza precisata in sede di audizione- offensivo.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale
dell’incontro, santita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le
seguenti considerazioni.
La chiara ed inequivoca ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale,
che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non
consente a Codesta Commissione di porre in dubbio la effettiva sussistenza della
condotta aggressiva ed offensiva ripetutamente tenuta dal sig. SORCE nei confronti del
direttore di gara.
Ne consegue che tale comportamento deve essere comunque severamente sanzionato,
tenuto anche conto del fatto che il giocatore rivestiva la carica di capitano della squadra.
Peraltro, la valutazione in concreto di tale comportamento ed il fatto che fortunatamente
l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica, consentono a codesta Commissione di
poter disporre una lieve riduzione della sanzione.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo
RIDUCE
Al 31.7.2010 la squalifica comminata al giocatore SORCE Giovanni. Nulla si dispone in
ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.