COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 06 Maggio  2010 c) Ricorso della A.S. CARROSI

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 77

del 06 Maggio  2010

c) Ricorso della A.S. CARROSIO CALCIO avverso il

provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato

Ufficiale del Comitato Provinciale di Alessandria n. 43 del

1.4.2010, con il quale veniva comminata la squalifica fino al

28.9.2010 al giocatore SORCE Giovanni (gara LIBARNA /

CARROSIO del 28.3.2010 - Campionato Allievi Prov. girone A)

Con il ricorso in oggetto la società CARROSIO richiede una riduzione della squalifica

comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. SORCE Giovanni, contestando il

fatto che tale giocatore avesse tentato di compiere gesti violenti nei confronti del direttore

di gara, affermando che a suo dire questi si sarebbe limitato a protestare in modo vivace

e –circostanza precisata in sede di audizione- offensivo.

Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale

dell’incontro, santita la società ricorrente che ne ha fatto rituale richiesta, esprime le

seguenti considerazioni.

La chiara ed inequivoca ricostruzione dei fatti così come risultante dal rapporto arbitrale,

che come noto costituisce fonte di piena prova per gli organi della giustizia sportiva, non

consente a Codesta Commissione di porre in dubbio la effettiva sussistenza della

condotta aggressiva ed offensiva ripetutamente tenuta dal sig. SORCE nei confronti del

direttore di gara.

Ne consegue che tale comportamento deve essere comunque severamente sanzionato,

tenuto anche conto del fatto che il giocatore rivestiva la carica di capitano della squadra.

Peraltro, la valutazione in concreto di tale comportamento ed il fatto che fortunatamente

l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza fisica, consentono a codesta Commissione di

poter disporre una lieve riduzione della sanzione.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo

RIDUCE

Al 31.7.2010 la squalifica comminata al giocatore SORCE Giovanni. Nulla si dispone in

ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it