COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 11 Maggio  2010 Ricorso della Società A.S.D. SPO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 79

del 11 Maggio  2010

Ricorso della Società A.S.D. SPORTGENTE avverso decisione del

Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 78 del 7.5.2010 del Comitato

Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ARONA

G.OL.IN.PAR - SPORTGENTE disputata in data 5.5.2010, Torneo

Regionale Allievi fascia B – Finali Regionali

Delibera assunta dalla Commissione Disciplinare composta dall’Avv. Paolo Pavarini

(Presidente) e dagli avvocati Flavio Campagna ed Ezio Scaramozzino (Componenti)

nella seduta straordinaria di Lunedì 10 maggio 2010.

Con ricorso inviato in data 8.5.2010 la società SPORTGENTE si duole del provvedimento

con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con l’esclusione dalla

partecipazione al Torneo indicato in oggetto nonché con la squalifica fino al 31.10.2010

l’allenatore sig. CANNISTRARO Pietro, con la squalifica per otto gare il giocatore

OLIVEIRA Marques, per sei gare il giocatore GALLACE Michael, per quattro gare i

giocatori AUDANNIO Nicolò, BURLACUT Alexandru, COGNO Paolo, FERRERI Samuele,

FURRI Francesco, GULINO Christian, MARENGO Giovanni, MEGA Alfredo, ORIGLIA

Daniel, SPAGNUOLO Luca, TIBALDI Marco e VACCHETTA Riccardo e chiede la

riammissione al torneo e la revoca o riduzione delle squalifiche inflitte.

La società ricorrente lamenta incongruenze, imprecisioni e scarsa aderenza alla realtà nel

referto arbitrale e fa istanza “di comparire al più presto dinnanzi alla commissione

disciplinare per un confronto con il sig. arbitro”

Il provvedimento impugnato va, seppure parzialmente, riformato.

Va, innanzi tutto, disattesa la richiesta di comparire considerato che è stata formulata al

solo fine di avere un confronto con l’arbitro e non per illustrare ulteriormente la propria

posizione. Come più volte ribadito da questa Commissione, il confronto diretto col

direttore di gara non è mezzo di prova consentito dal vigente codice di giustizia sportiva e

pertanto la richiesta di comparire a questo solo fine non può vincolare la Commissione a

disporre l’audizione.

Giova altresì ricordare che, nel giudizio sportivo. il referto arbitrale costituisce piena prova

e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).

Va dato atto che, nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara non è connotato da

particolare chiarezza e, nell’intento di dare una descrizione sommaria delle condotte dei

singoli protagonisti, consente una ricostruzione molto approssimativa dell’accaduto.

Da quanto riportato, tuttavia, si evince senza dubbio alcuno che, al termine della gara in

oggetto, si è verificato un indecoroso parapiglia poco in sintonia con le finalità educative

dello sport giovanile.

L’episodio è stato causato dall’atteggiamento violento e minaccioso dell’allenatore della

SPORTGENTE nei confronti dell’arbitro e dalla condotta violenta del calciatore OLIVEIRA

Marques nei confronti di un avversario al termine della gara come descritto nel referto.

Contribuiva a far degenerare la situazione, l’irresponsabile gesto del giocatore GALLACE

che favoriva l’accesso alla zona spogliatoi dei sostenitori della SPORTGENTE,

verosimilmente i genitori degli stessi ragazzi in campo, i quali si erano resi responsabili di

tentativi di scavalcamento della recinzione.

l provvedimento impugnato, pertanto merita piena conferma sia in riferimento

all’esclusione dal torneo della società ricorrente, essendo i fatti ascrivibili alla

responsabilità dei suoi tesserati e dei suoi sostenitori ed essendo detta sanzione

pienamente congrua alla gravità del fatto accertato, sia in riferimento alle punizioni inflitte

ai tesserati suindicati in quanto conformi ai criteri previsti dall’art. 19 comma 4 C.G.S.

Viceversa, deve essere contenuta nei minimi previsti dalla norma sia la sanzione carico

dei calciatori FURRI Francesco e ORIGLIA Daniel responsabili di non meglio precisate

minacce all’arbitro con conseguente riduzione a due turni di squalifica sia la sanzione a

carico dei restanti calciatori individuati troppo genericamente come partecipanti alla rissa.

E pertanto unicamente responsabili di aver alimentato la confusione, con conseguente

riduzione della squalifica ad un solo turno di gara.

.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare,

RIDUCE

- la squalifica a carico dei calciatori FURRI Francesco e ORIGLIA Daniel

determinandone la durata a due gare;

- la squalifica a carico dei calciatori AUDANNIO Nicolò, BURLACUT Alexandru,

COGNO Paolo, FERRERI Samuele, GULINO Christian, MARENGO Giovanni,

MEGA Alfredo, SPAGNUOLO Luca, TIBALDI Marco e VACCHETTA Riccardo

determinandone la durata ad una gara.

Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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