COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 11 Maggio 2010 Ricorso della Società A.S.D. SPO
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 79
del 11 Maggio 2010
Ricorso della Società A.S.D. SPORTGENTE avverso decisione del
Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 78 del 7.5.2010 del Comitato
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara ARONA
G.OL.IN.PAR - SPORTGENTE disputata in data 5.5.2010, Torneo
Regionale Allievi fascia B – Finali Regionali
Delibera assunta dalla Commissione Disciplinare composta dall’Avv. Paolo Pavarini
(Presidente) e dagli avvocati Flavio Campagna ed Ezio Scaramozzino (Componenti)
nella seduta straordinaria di Lunedì 10 maggio 2010.
Con ricorso inviato in data 8.5.2010 la società SPORTGENTE si duole del provvedimento
con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con l’esclusione dalla
partecipazione al Torneo indicato in oggetto nonché con la squalifica fino al 31.10.2010
l’allenatore sig. CANNISTRARO Pietro, con la squalifica per otto gare il giocatore
OLIVEIRA Marques, per sei gare il giocatore GALLACE Michael, per quattro gare i
giocatori AUDANNIO Nicolò, BURLACUT Alexandru, COGNO Paolo, FERRERI Samuele,
FURRI Francesco, GULINO Christian, MARENGO Giovanni, MEGA Alfredo, ORIGLIA
Daniel, SPAGNUOLO Luca, TIBALDI Marco e VACCHETTA Riccardo e chiede la
riammissione al torneo e la revoca o riduzione delle squalifiche inflitte.
La società ricorrente lamenta incongruenze, imprecisioni e scarsa aderenza alla realtà nel
referto arbitrale e fa istanza “di comparire al più presto dinnanzi alla commissione
disciplinare per un confronto con il sig. arbitro”
Il provvedimento impugnato va, seppure parzialmente, riformato.
Va, innanzi tutto, disattesa la richiesta di comparire considerato che è stata formulata al
solo fine di avere un confronto con l’arbitro e non per illustrare ulteriormente la propria
posizione. Come più volte ribadito da questa Commissione, il confronto diretto col
direttore di gara non è mezzo di prova consentito dal vigente codice di giustizia sportiva e
pertanto la richiesta di comparire a questo solo fine non può vincolare la Commissione a
disporre l’audizione.
Giova altresì ricordare che, nel giudizio sportivo. il referto arbitrale costituisce piena prova
e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S).
Va dato atto che, nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara non è connotato da
particolare chiarezza e, nell’intento di dare una descrizione sommaria delle condotte dei
singoli protagonisti, consente una ricostruzione molto approssimativa dell’accaduto.
Da quanto riportato, tuttavia, si evince senza dubbio alcuno che, al termine della gara in
oggetto, si è verificato un indecoroso parapiglia poco in sintonia con le finalità educative
dello sport giovanile.
L’episodio è stato causato dall’atteggiamento violento e minaccioso dell’allenatore della
SPORTGENTE nei confronti dell’arbitro e dalla condotta violenta del calciatore OLIVEIRA
Marques nei confronti di un avversario al termine della gara come descritto nel referto.
Contribuiva a far degenerare la situazione, l’irresponsabile gesto del giocatore GALLACE
che favoriva l’accesso alla zona spogliatoi dei sostenitori della SPORTGENTE,
verosimilmente i genitori degli stessi ragazzi in campo, i quali si erano resi responsabili di
tentativi di scavalcamento della recinzione.
l provvedimento impugnato, pertanto merita piena conferma sia in riferimento
all’esclusione dal torneo della società ricorrente, essendo i fatti ascrivibili alla
responsabilità dei suoi tesserati e dei suoi sostenitori ed essendo detta sanzione
pienamente congrua alla gravità del fatto accertato, sia in riferimento alle punizioni inflitte
ai tesserati suindicati in quanto conformi ai criteri previsti dall’art. 19 comma 4 C.G.S.
Viceversa, deve essere contenuta nei minimi previsti dalla norma sia la sanzione carico
dei calciatori FURRI Francesco e ORIGLIA Daniel responsabili di non meglio precisate
minacce all’arbitro con conseguente riduzione a due turni di squalifica sia la sanzione a
carico dei restanti calciatori individuati troppo genericamente come partecipanti alla rissa.
E pertanto unicamente responsabili di aver alimentato la confusione, con conseguente
riduzione della squalifica ad un solo turno di gara.
.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
- la squalifica a carico dei calciatori FURRI Francesco e ORIGLIA Daniel
determinandone la durata a due gare;
- la squalifica a carico dei calciatori AUDANNIO Nicolò, BURLACUT Alexandru,
COGNO Paolo, FERRERI Samuele, GULINO Christian, MARENGO Giovanni,
MEGA Alfredo, SPAGNUOLO Luca, TIBALDI Marco e VACCHETTA Riccardo
determinandone la durata ad una gara.
Conferma nel resto l’impugnato provvedimento.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.