COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 07 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 59 del 07 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA
Gara: A.C. MARTINA S.R.L. - F.C. GROTTAGLIE del 2 Maggio 2010. (Reclamo della A.C. MARTINA
S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il
risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 4 Maggio 2010 della
Delegazione Provinciale di Taranto).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperito indagini;
- rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non costituisce elemento utile ai fini applicativi dell’esimente
della causa di forza maggiore (di cui all’art. 53 delle NOIF) atteso che il ricovero del custode del campo di
gioco non può assurgere a dignità di prova certa e unica per stabilire l’impossibilità assoluta di accesso
agli spogliatoi e al campo di gioco;
- considerato infatti che dalla documentazione acquisita non è possibile stabilire che il succitato custode
fosse il solo dipendente comunale depositario del possesso delle uniche chiavi dell’intero impianto
sportivo, laddove di contro, nel termine di tolleranza (abbastanza lungo) previsto dall’art. 52 n. 2 delle
NOIF, la società ospitante aveva la possibilità e l’obbligo di procurarsi mezzi alternativi di accesso al
medesimo succitato impianto sportivo;
- considerato altresì che la mancata presenza del custode all’ora convenuta, che precede quello dell’inizio
della gara, era purtroppo nota con tale anticipo da consentire ai calciatori della società A.C. MARTINA
S.R.L. di essere certi della mancata disputa della gara e quindi di non comparire dinanzi all’arbitro per il
loro riconoscimento;
- ritenuto pertanto che vanno condivise e confermate le punizioni inflitte alla reclamante dal primo giudice
P.Q.M.
D E L I B E R A
- respingersi il reclamo proposto dalla società A.C. MARTINA S.R.L. e per l’effetto addebitarsi la relativa
tassa sul conto della società.