COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 07 Maggio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 59 del 07 Maggio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Gara: A.C. MARTINA S.R.L. - F.C. GROTTAGLIE del 2 Maggio 2010. (Reclamo della A.C. MARTINA

S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il

risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 63 del 4 Maggio 2010 della

Delegazione Provinciale di Taranto).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperito indagini;

-  rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non costituisce elemento utile ai fini applicativi dell’esimente

della causa di forza maggiore (di cui all’art. 53 delle NOIF) atteso che il ricovero del custode del campo di

gioco non può assurgere a dignità di prova certa e unica per stabilire l’impossibilità assoluta di accesso

agli spogliatoi e al campo di gioco;

-  considerato infatti che dalla documentazione acquisita non è possibile stabilire che il succitato custode

fosse il solo dipendente comunale depositario del possesso delle uniche chiavi dell’intero impianto

sportivo, laddove di contro, nel termine di tolleranza (abbastanza lungo) previsto dall’art. 52 n. 2 delle

NOIF, la società ospitante aveva la possibilità e l’obbligo di procurarsi mezzi alternativi di accesso al

medesimo succitato impianto sportivo;

-  considerato altresì che la mancata presenza del custode all’ora convenuta, che precede quello dell’inizio

della gara, era purtroppo nota con tale anticipo da consentire ai calciatori della società A.C. MARTINA

S.R.L. di essere certi della mancata disputa della gara e quindi di non comparire dinanzi all’arbitro per il

loro riconoscimento;

-  ritenuto pertanto che vanno condivise e confermate le punizioni inflitte alla reclamante dal primo giudice

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  respingersi il reclamo proposto dalla società A.C. MARTINA S.R.L. e per l’effetto addebitarsi la relativa

tassa sul conto della società.

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