COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale UPD Santa Croce (Rg) – avver
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
UPD Santa Croce (Rg) – avverso squalifica calciatore Buoncompagni Samuele per due gare. Gara Promozione Play off: Santa Croce – Atletico Catania del 02 Maggio 2010 Comunicato Ufficiale 458 LND del 06 Maggio 2010
Procedimento 311/A
Avverso la squalifica in epigrafe indicata ha presentato appello l’ UPD Santa Croce. La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, rileva che il reclamo verte sulla riduzione di una squalifica per due gare che ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva (articolo 45 comma 3/a), non è appellabile. Tale irregolarità rende il reclamo inammissibile e ne preclude l’esame di merito.
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il ricorso come sopra proposto, e per l’effetto, di addebitare la tassa reclamo di € 130,00 alla società UPD Santa Croce