COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bonanno Giusto (Presidente A.S.D. Misilmeri)

Società A.S.D. Misilmeri  (Pa)

Procedimento 274/A

Considerato che la Procura Federale con nota 86 pf 09-10 GS/reg  del 04 Febbraio  2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1) Regolamento L.N.D. in riferimento al punto 2  A/4 lettera f del Comunicato Ufficiale n°1/08 LND, nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig.  Bonanno Giusto la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Misilmeri l’ammenda di €  4000,00 (quattromila) ”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite devono rispondere della mancata osservanza di quanto disposto per le società partecipanti al campionato di Promozione (vedi C.U. n°1 del 09 Luglio 2008- “obbligo a partecipare al campionato Juniores - under 18”).

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Bonanno Giusto (Presidente A.S.D. Misilmeri )  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Misilmeri , a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 2000,00 (duemila).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

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