COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 462 del 11.05.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Cucinella Leonardo  (Presidente A.S.D. Gazzara Club Terrasini all’epoca dei fatti)

Società A.S.D. Gazzara Club Terrasini (Pa )

Procedimento 284/A

Considerato che la Procura Federale con nota 216 pf 09-10 GS/reg del 02 Marzo 2010 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. in relazione all’articolo 32 comma 1 Regolamento L.N.D. in riferimento punto 18 C.U. 1/08 LND, nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 04 Maggio 2010 con inizio alle ore 15,30.

Dato atto che alla predetta udienza le parti deferite non si sono presentate.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato infliggendo al Sig. Cucinella Leonardo la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Gazzara Club Terrasini l’ammenda di € 1500,00 (millecinquecento)”.

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che le parti deferite sono chiamate a rispondere di quanto loro addebitato, stante la violazione di quanto disposto nel C.U. n°6/C5 del 16 Luglio 2009, per le società appartenenti al campionato Regionale “C1” calcio a cinque.

DELIBERA

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Cucinella Leonardo (Presidente A.S.D. Gazzara Club Terrasini all’epoca dei fatti)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Gazzara Club Terrasini, a titolo di responsabilità diretta, l’ammenda di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it