COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 149 del 11 Maggio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.18 a carico di:
Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore
Generale FC Rossanese ASD;i Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima; della violazione di cui all’art. 1, comma 1,
C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art. 94 ter
delle N.O.I.F. e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto
Federale; la SOCIETA' FC ROSSANESE ASD della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità
diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.
IL DEFERIMENTO
Con nota prot.nr 8541/151 pf 08 09 GR/mg del 24 giugno 2009, il Sostituto Procuratore Federale:
Letta la raccomandata dell’11-06-08, trasmessa dal Presidente della LND C.R. Calabria, Prof. Antonio Cosentino, contenente
la missiva del 03-06-08 dello Studio Legale Pirillo, controfirmata dal calciatore dilettante Luca TONTI, con la quale si chiedeva
l’intervento del C.R. Calabria per il recupero della somma di complessivi € 15.100,00, di cui ai due assegni allegati in copia non
andati a buon fine;
Letta la racc. del 03-06-08 inviata dallo studio legale Pirillo, controfirmata dal calciatore Luca Tonti con allegati n. 2 copie
assegni di cui uno emesso il 31-01-08 pari ad € 5.100,00, l’altro emesso il 30-04-08 pari ad € 10.000,00, con la quale il
calciatore Luca Tonti dichiarava di aver prestato opera in qualità di calciatore alle dipendenze della Rossanese 1909 nella
stagione sportiva 2007-08, e che come corrispettivo per l’attività svolta venivano emessi in suo favore i predetti due assegni non
trasferibili la cui somma non veniva corrisposta nonostante i tentativi esperiti;
Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il calciatore Luca Tonti dichiarava: “Ho
militato nella passata stagione sportiva 2007-08 nella Rossanese (società partecipante al campionato di Eccellenza C.R.
Calabria), confermo quanto riportato nella racc. A/R trasmessa al C.R. Calabria datata 03-06-08….”; rettificando l’importo
complessivo dovutogli dalla FC Rossanese, i quanto a suo dire: “…l’assegno di € 10.000,00 veniva emesso successivamente in
sostituzione di quello di € 5.100,00, e ciò in quanto il Sig. Mazzacua Antonio, D.S. della Rossanese, nonché amministratore
unico della società, sottoscrittore dei due assegni, dopo avermi consegnato il primo assegno di € 5.100,00, mi disse di non
incassarlo in quanto scoperto, e pertanto mi consegnò il successivo assegno di € 10.000,00, a copertura del primo di €
5.100,00 e ad integrazione dell’intera somma che la Rossanese mi doveva come rimborso spesa….”; “Al momento dell’incasso
del predetto assegno di € 10.000,00, l’istituto di credito presso il quale mi sono rivolto mi comunicava che non potevo incassare
tale somma in quanto il conto risultava scoperto e successivamente chiuso”; “Per la suddetta somma dovutami dalla Rossanese
c’è stato solo un accordo verbale, non ho pertanto mai sottoscritto alcuna scrittura privata”; “Al suddetto accordo verbale era
presente il solo Mazzacua, lo stesso che mi consegnò gli assegni di cui ho detto”;
Rilevato che, nel corso della audizione resa dinanzi al Sostituto Procuratore Federale, il Sig. Mazzacua Antonio Giuseppe,
Allenatore Professionista di 2^ Categoria riferiva quanto segue: “Sono a conoscenza della cifra che il calciatore Luca Tonti
avrebbe dovuto percepire dalla Rossanese FC 1909 come rimborso spese per la stagione sportiva 2007-08, in quanto quale
dirigente della società ero incaricato dal Presidente, Sig. Dino Stancato, a trattare e a definire ogni accordo economico con i
calciatori”; “…in ordine all’accordo economico pattuito con il Tonti, ricordo che la cifra complessiva era di € 22.000,00; del
suddetto accordo non venne trascritta alcuna scrittura privata, avendo concordato il tutto verbalmente”; “Della suddetta somma
sono certo che il Tonti ha ricevuto i seguenti importi: € 2.000,00 in contanti nel mese di agosto 2007; € 2.500,00 con assegno in
ottobre 2007; € 2.500,00 in contanti il 22-23 dicembre 2007”; “Le firme apposte su ogni assegno erano del Presidente, Sig. Dino
Stancato, tranne le firme apposte da me sui due assegni che mi vengono mostrati in visione, rispettivamente di € 10.000,00 e di
€ 5.100,00, e ciò su precisa autorizzazione del Presidente che deteneva materialmente i blocchetti del conto corrente di cui agli
stessi assegni”; “Confermo, pertanto, che il Tonti avrebbe dovuto percepire l’ulteriore somma complessiva di € 15.100,00
rinveniente dalla somma degli importi dei due suddetti assegni”; “L’accordo verbale di cui sopra fu concordato fra me ed il Tonti
e nell’occasione non era presente nessun’altro, in tale circostanza, all’atto della firma del tesseramento rilasciai personalmente
un assegno di € 22.000,00 post datato a firma del Presidente Dino Stancato; tale assegno fu poi sostituito con il consenso del
Tonti dalle somme in contanti di cui sopra e dai due assegni mostratimi anch’essi post datati”; infine lo stesso aggiungeva: “a
maggior chiarezza di ogni questione e comportamento avuto dal Presidente Stancato esibisco e produco denuncia per truffa e
appropriazione indebita per la quale non ho richiesto l’autorizzazione federale, presentata al comando dei C.C. Stazione di
Rossano il 25-03-08, per la somma da me corrisposta se pur non dovuta, con la promessa non mantenuta da parte del
Presidente di cedermi la società”;
Rilevato che, nel corso dell’audizione resa innanzi al sottoscritto Sostituto Procuratore Federale, il Presidente della FC
Rossanese ASD dichiarava quanto segue: “Il calciatore Luca Tonti, riguardo la stagione sportiva 2007-08, concordò con il mio
Direttore Generale, Sig. Mazzacua Antonio, un accordo economico verbale per rimborso spese pari alla complessiva somma di
€ 15.100,00, di cui ai due assegni che mi vengono esibiti in visione; preciso che i predetti assegni recano il timbro della
Rossanese s.r.l., di cui il Mazzacua era l’amministratore unico; pertanto l’accordo con il Tonti prevedeva che lo stesso avrebbe
restituito i due assegni dati a garanzia al momento del pagamento dei rimborsi spesa che sarebbe avvenuto per la stessa
somma in contanti o con miei assegni personali, cosa che effettivamente è avvenuta, tantè che conservo sia la matrice degli
assegni da lui incassati sia le ricevute di pagamenti avvenuti per contanti”; ed ancora: “Il Mazacua nella FC Rossanese ASD
ricopriva il ruolo di Direttore Generale ed in quanto tale aveva la mia autorizzazione a concordare ogni accordo economico sia
con i calciatori, tra cui il Tonti, sia con i fornitori…”; inoltre: “Le carte contabili della FC Rossanese s.r.l., così come quelle della
FC Rossanese ASD sono in possesso del Mazzacua, il quale per non averle restituite al sottoscritto è stato da me denunciato
per appropriazione indebita, con querela presentata presso il Commissariato di Rossano dopo il 15-04-08”; “In ordine alle
trattative con il Mazzacua produco copie attestanti il trasferimento della FC Rossanese ASD per l’importo di €
70.000,00….produco altresì ogni querela presentata contro lo stesso Mazzacua per aver provocato danni alla medesima
società sia d’immagine che economici, non presentando la squadra per due domeniche consecutive. Per tali iniziative
Giudiziarie non ho chiesto l’autorizzazione Federale, in quanto il Mazzacua all’epoca dei fatti non era tesserato, almeno per
quanto di mia conoscenza”; contravvenendo pertanto a quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto Federale in elusione al vincolo
di giustizia;
Rilevato che, il Presidente Stancato, nonostante nel corso della predetta audizione gli venissero richieste le ricevute dei
pagamenti, a suo dire effettuati al Tonti, pur riservandosi di recapitarle entro giorni tre dalla sua audizione, non produceva né
comunicava alcunché”;
Rilevato che, il Mazzacua nel corso della predetta audizione, dopo aver affermato di essere iscritto all’albo Allenatori di 2^
Categ. dichiarava: “Per l’attività di dirigente non ho presentato domanda al Settore Tecnico”; inoltre, producendo un esposto di
querela per truffa e appropriazione indebita nei confronti del Presidente della FC Rossanese, Sig. Dino Stancato, presentata
presso il Comando dei Carabinieri Stazione di Rossano in data 25-03-08, dichiarava di non aver chiesto la relativa
autorizzazione Federale, contravvenendo pertanto a quanto previsto dall’art. 30 dello Statuto Federale in elusione al vincolo di
giustizia”;
Rilevato che le copie dei due assegni prodotti dal calciatore Luca Tonti, sottoscritti da Mazzacua Antonio, riportano entrambi la
medesima stampigliatura della FC Rossanese 1909;
Rilevato che, il calciatore Luca Tonti veniva tesserato per la FC Rossanese ASD in data 25-08-07, così come si evince dallo
tesseramento storico in atti prodotto;
Rilevato che, dal foglio censimento della FC Rossanese ASD, in atti prodotto, emerge che in data 27-08-07 presso il C.R.
Calabria veniva depositata comunicazione riguardante il subentro di alcuni collaboratori tra cui Mazzacua Antonio;
Rilevato che, nei confronti della FC Rossanese ASD, come si evince dal C.U. n. 7 del 22-07-08 C.R. Calabria, veniva deliberata
l’esclusione dal competente campionato per inattività della società, pur non risultando deliberata la decadenza e revoca della
affiliazione ex art. 16 delle N.O.I.F.;
Rilevato che, come comunicato dal Settore Tecnico in data 14-02-09, il Sig. MAZZACUA Antonio, nella stagione sportiva 2007-
08, così come risulta dalla allegata documentazione e dalle surriportate dichiarazioni rese, quale Allenatore Professionista di 2^
Categoria, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 22.985) esercitava l’attività di Collaboratore della FC Rossanese ASD
senza aver presentato alcuna domanda di sospensione volontaria dall’albo, secondo quanto stabilito dall’art. 33 del
Regolamento del Settore Tecnico;
Rilevato che, ai fini dell’applicazione della recidiva ex art. 21 C.G.S., si evidenzia che con delibera della Commissione
Disciplinare Territoriale C.U. n. 6 del 17-07-08, veniva irrogata nei confronti del Presidente Stancato Dino, Presidente della
società FC Rossanese 1909 ASD, la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC per anni 4, già inibito fino al 14-06-09,
e alla società FC Rossanese 1909 ASD la penalizzazione di 16 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2008-09
nonchè l’ammenda di € 5.000,00;
Ritenuto che, per la medesima condotta posta in essere dal tecnico Mazzacua Antonio, relativa alla violazione di cui agli artt. 1
comma 1 CGS, in relazione agli artt. 33 e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per non aver presentato al Settore
Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività, con C.U. n. 114 del 03-04-09 in atti
allegato, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico infliggeva la sanzione della squalifica fino al 15-06-09;
Ritenuto che, per la stipula dell’accordo economico verbalmente concluso in violazione alla normativa in vigore nell’ambito della
LND, art. 39, comma 2, Regolamento L.N.D. e 94 ter, comma 1, delle N.O.I.F., contravvengono il calciatore Luca Tonti, il
Presidente della FC Rossanese ASD, Dino Stancato ed il Collaboratore – Direttore Generale della stessa società, Antonio
Mazzacua a quanto previsto dal C.G.S. art. 1 comma 1, con riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39,
comma 2, del Regolamento della LND e dell’art. 94 ter delle NOIF, e, per la società a quanto previsto dall’art. 4, comma 1 e 2
del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per il comportamento tenuto dai tre tesserati;
Visto l’art. 32 co. 4 del C.G.S.
Ha deferito
alla presente Commissione Disciplinare Territoriale:
1) il Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD, per rispondere della violazione di cui all’art. 1,
comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e
dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della
L.N.D., e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale;
2) Il Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore Generale FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di
cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento
LND, e dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito
della L.N.D., e, limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale;
3) il Sig. TONTI Luca, Calciatore Belvedere Marittima per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S.
in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del Regolamento LND, e dell’art. 94 ter delle
N.O.I.F., per aver stipulato un accordo economico in violazione della normativa in vigore nell’ambito della L.N.D., e,
limitatamente ai primi due anche della violazione del vincolo di giustizia di cui all’art. 30 dello Statuto Federale;
4) la Società FC Rossanese ASD per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per
responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.
IL DIBATTIMENTO
Nella riunione del 10 maggio 2010 è comparso davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sostituto Procuratore
Federale avv. Gianfranco Marcello, mentre nessuno è comparso per gli incolpati.
LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE
Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:
per il calciatore Tonti Luca la squalifica di anni 1 (uno)
per il presidente Stancato Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due)
per Mazzacua Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due)
per la società Rossanese l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito
nella parte motiva del deferimento sopra riportata per tutti i deferiti.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga:
al calciatore TONTI Luca la squalifica di anni 1 (uno);
al presidente STANCATO Dino la inibizione per la durata di anni 2 (due);
a MAZZACUA Antonio, dirigente, la inibizione per la durata di anni 2 (due);
alla società Rossanese la penalizzazione di tre (3) punti in classifica.